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La fecondazione postuma trasmette il cognome del padre

E’ legittimo il figlio nato con la procreazione medicalmente assistita omologa dopo la morte del padre, che ha dato il consenso al congelamento del seme. Va dunque rettificato l’atto di stato civile in cui il bambino ha solo il cognome della madre. La parificazione ai figli legittimi, prevista dalla legge 40/2004 per i nati con la procreazione medicalmente assistita nel caso di entrambi i genitori viventi, vale anche se la nascita avviene dopo la morte del padre, anche se sono passati 300 giorni. Ad affermarlo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13000. La pronuncia affronta, per la prima volta, il tema della fecondazione post mortem, affermando il diritto alla parità di trattamento, al di là della liceità o meno della tecnica in Italia. I giudici hanno accolto il ricorso di una donna che aveva dato l’adesione, con il marito, alla procreazione assistita. Nel corso della terapia l’uomo si era ammalato e, consapevole della fine prossima, aveva autorizzato la moglie a usare il seme congelato. (Ved. Anche Il Corriere della Sera: ‘Nata da seme congelato, avrà il nome del padre morto’ – pag. 23)


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