La Pa che ostacola l’attività di un imprenditore paga i danni, quantificati in relazione agli utili che risultano dai bilanci depositati. E’ il principio innovativo stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza 1457 del 6 marzo 2018. La novità consiste nel collegamento tra l’ingiusto ritardo e l’attività economica danneggiata: nel caso deciso si discuteva di due anni di attività turistico balneare, paralizzata dal ministero per i Beni e le attività culturali. In un Comune alle porte del Salento, un imprenditore aveva investito risorse su 40mila metri quadrati, ristrutturando alcuni trulli e collocando opere accessorie ad un’iniziativa balneare. Per due volte la Soprintendenza per i beni archeologici aveva fermato l’iniziativa, subendo peraltro due annullamenti dal Tar locale. Riattivata l’iniziativa, l’imprenditore ha chiesto un congruo risarcimento. Secondo i giudici va ripagato il ‘tempo imprenditoriale’ andato in fumo. Ciò guardando al periodo in cui la struttura ha funzionato.
La Pa blocca l’impresa? Danni da liquidare in base ai mancati utili
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