La Corte di cassazione, con la sentenza n. 41600/2019, ha affermato che la testimonianza degli ispettori del lavoro sugli ‘stati emotivi’ e le reazioni dei lavoratori, non costituendo testimonianza indiretta e vietata, è sufficiente per affermare la responsabilità del datore di lavoro. Secondo i giudici del Palazzaccio non occorre neppure che siano verbalizzate dall’ispettore le parole del lavoratore sulla propria attività presso l’azienda, essendo sufficiente la ‘percezione’ di ciò che ha fatto, e delle sue conoscenze, che ne abbiano avuto gli ispettori. Il caso finito sul tavolo dei giudici supremi riguardava un accertamento ispettivo presso un pubblico esercizio.
La sensazione fa prova
questo articolo si trova a pagina 40