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L’assenza della parte non ferma il fallimento

Anche se il creditore non è presente in aula per discutere la domanda che ha presentato la dichiarazione di fallimento procede. Con la sentenza 30445/2019 la Corte di cassazione ricorda che nel nostro ordinamento non è previsto alcun automatismo tra mancata presenza del creditore e rinuncia al ricorso. Il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere sul merito. Sono dunque escluse le possibilità di un rinvio della trattazione, di una decisione di improcedibilità per disinteresse alla definizione o il non luogo a provvedere. La stessa cosa vale per la mancata comparizione delle parti all’udienza dedicata al reclamo in caso di omologa del concordato preventivo.


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