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Mantenimento in vita, autorizzazioni dal giudice tutelare

Spetta al giudice tutelare autorizzare, caso per caso, l’amministratore di sostegno a rifiutare i trattamenti sanitari di sostegno vitale. La legge sul consenso informato in sanità, e cioè la n. 219/2017, nota anche per il testamento biologico, non ha dato, in relazione ai trattamenti necessari al mantenimento in vita, una delega in bianco a chi è stato incaricato di assistere il disabile. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 144 depositata il 13 giugno 2019, che ha salvato l’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 219/2017. Il problema analizzato dai giudici delle leggi è se l’amministratore di sostegno possa prendere decisioni sui trattamenti sanitari così cruciali e delicati senza un intervento del giudice.


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