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Mantenimento non compensato

Con la sentenza n. 11689/2018 del 14 maggio scorso la Corte di cassazione ha stabilito che l’arretrato dell’assegno di mantenimento non può essere vantato come un credito per pacificare i conti in tribunale. Nel 2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto la richiesta di una donna, ex moglie, che aveva ricevuto una notifica di pagamento delle spese di lite dall’ex marito. Ma l’uomo, però, era in arretrato con i ratei degli assegni di mantenimento suo e per le sue figlie, quindi la donna impugnava il diritto di ‘conguaglio’ per pacificare tutti i conti. La Corte territoriale rigettava il ricorso ritenendo il credito né certo, né liquido né esigibile. Da qui il ricorso al Palazzaccio che gli stessi ‘ermellini’ hanno disatteso. I porporati hanno ribadito che il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti.


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