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Obiettivo mancato, non c’è scarso rendimento

Il mancato raggiungimento degli obiettivi non giustifica il licenziamento del dipendente. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31487/2018, ha respinto il ricorso presentato da una banca nei confronti di un lavoratore che si era opposto alla risoluzione del rapporto di lavoro per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Secondo la Corte il mancato raggiungimento degli obiettivi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione di lavoro. Ai fini del licenziamento va invece provata una ‘evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente in conseguenza della enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione del lavoratore e quanto realizzato dagli altri e indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima di produzione’.


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