Rassegna Legale

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Rassegna Legale

Pensione di reversibilità, tagli non superiori ai redditi

Con la sentenza n. 162 depositata ieri la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di reversibilità non può essere decurtata – in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario – di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Poiché è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, la stessa diventerà efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione, prevista per il prossimo 6 luglio. Nel caso esaminato, la titolare di una pensione di reversibilità, per due anni, aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi. Tuttavia, la decurtazione che si era vista applicare era superiore all’importo di questi redditi. Infatti, a fronte di un reddito personale di 30.106 euro, si era vista applicare una decurtazione di 43.174,43 euro. La Consulta ha rilevato l’irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità. Pertanto, ha stabilito che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.


questo articolo si trova a pagina 33
30