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Proroga di sei mesi per onorare i concordati

L’art. 10 del decreto liquidità su concordato preventivo e accordi di ristrutturazione prevede alcune misure urgenti per evitare che piani concepiti e attestati quanto alla fattibilità su ragionevoli prognosi soccombano davanti all’emergenza senza possibilità di tentare l’esecuzione, di modificare la proposta o i termini di pagamento o di avere più tempo per prepararla. Si tratta di 4 misure: proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2020. La seconda misura concerne i concordati non ancora omologati. Essa permette una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato. La terza misura consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati, spostando di sei mesi i termini. La quarta misura prevede che sia concessa al debitore una proroga di 90 giorni. Le ultime due sono solo concessioni di tempo, la prima e la seconda richiedono qualche osservazione.


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