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Prova breve, licenziamento ko

E’ illegittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova se durante la prova al lavoratore non è garantito un periodo minimo di formazione. A stabilirlo la Suprema corte con la sentenza n. 21711 dello scorso 6 settembre. Nel caso analizzato una lavoratrice con mansioni di portalettere era stata licenziata al primo giorno di lavoro per non aver rispettato alcune procedure aziendali interne di registrazione della posta consegnata nonostante il Ccnl prevedesse che durante lo svolgimento del periodo di prova dovessero essere assicurati al lavoratore almeno tre giorni di addestramento per la mansione specifica assegnata. La formazione minima prevista dal contratto collettivo è espressione di garanzia e di tutela della personale professionalità del lavoratore. Il recesso è dunque illegittimo per la mancata formazione prevista e perché la lavoratrice non era stata posta nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie capacità professionali.


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