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Scusabilità interpretata ampiamente

Le norme che prevedono la scusabilità dell’errore incolpevole possono essere interpretate estensivamente. Lo ha affermato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 14608/2019. Nell’ordinamento tributario sono infatti presenti norme che consentono di ritenere scusabile, una condotta del contribuente contraria alle norme vigenti, ma determinata da un errore incolpevole. Il caso di specie trae origine dal rigetto da parte del fisco dell’istanza di rimborso, presentato da una società, avente ad oggetto il versamento dovuto ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448/2001.


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