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Se non c’è Naspi scatta l’esenzione

Il ticket sui licenziamenti è dovuto ogni qual volta l’interruzione del rapporto genera, in capo al lavoratore, il diritto teorico alla Naspi, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. E’ dovuto per il recesso operato dal datore di lavoro al termine del periodo di formazione e nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità. Il ticket non è invece dovuto per le dimissioni, le risoluzioni consensuali e il decesso del lavoratore. Il ministero ha chiarito che non si paga per le cessazioni del personale delle aziende di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore del servizio di distribuzione. Il ticket non è inoltre dovuto quando il lavoratore va in pensione. Scatta l’esenzione anche per cambi di appalto e chiusure di cantiere.


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