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Soggetta a Iva l’assistenza sociale degli avvocati

Con la sentenza pubblicata ieri (causa C-846/19), la Corte di giustizia Ue si pronuncia sul tema delicato del regime Iva da applicare alle prestazioni di assistenza rese dagli avvocati aventi uno scopo sociale. Ai fini Iva costituiscono un’attività economica le prestazioni di servizi di assistenza effettuate da un avvocato a beneficio di adulti legalmente incapaci, richieste da un giudice remunerato in modo forfettario dal giudice stesso nel caso di soggetto indigente. Tali prestazioni di servizi, in quanto dirette a proteggere il beneficiario negli atti della vita civile possono definirsi come strettamente connesse con l’assistenza e la sicurezza sociale, requisito necessario ai fini dell’esenzione dell’imposta. A tal fine, però, occorre anche verificare che l’avvocato che fornisce la prestazione a carattere sociale possa beneficiare di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale.


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