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10 milioni di euro per la costituzione o la trasformazione delle imprese in società benefit



20 novembre 2021 – Ore 01:30
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I ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e dell’Economia, Daniele Franco hanno firmato il decreto attuativo dell’articolo 38-ter del decreto Rilancio che mette a disposizione complessivamente 10 milioni di euro per la costituzione o la trasformazione in società benefit delle imprese.

Più precisamente, per l’anno 2021, vengono destinati 7 milioni di euro al finanziamento del relativo credito d’imposta e 3 milioni per attività di promozione.

Soddisfazione ha espresso il ministro Giorgetti al momento della firma del decreto attuativo sostenendo che ‘le società benefit rappresentano quel modello d’impresa che dobbiamo promuovere e sostenere proprio perché integra la ricerca del profitto con una strategia attenta agli aspetti sociali, come il bene comune, l’ambiente e la comunità locale’.

In effetti questo nuovo modo di fare impresa persegue uno scopo privato, vale a dire un’attività economica di stampo lucrativo, ed uno pubblico orientato al bene comune, della collettività, del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente attraverso iniziative trasparenti, sostenibili e responsabili e alla promozione della cultura.

Il decreto prevede un tax credit pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti dal 19 luglio 2020, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, al 31 dicembre 2021. Volendo fare un excursus del credito d’imposta in parola, inizialmente erano agevolate solo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. Il decreto ‘milleproroghe’ ha successivamente esteso l’agevolazione al 30 giugno 2021. Infine, il decreto legge Sostegni-bis ha prorogato il bonus fino al 31 dicembre.

In sede di conversione in legge del decreto n. 73/2021 è stato inoltre previsto che ammonta a 10 mila euro l’importo massimo di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione da ciascun beneficiario. Tra i costi agevolabili trovano spazio gli oneri notarili e di iscrizione delle società benefit nel Registro delle imprese, nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza per la costituzione o trasformazione in società benefit. Sono fuori, invece, tasse e imposte, anche se, come previsto nel decreto, l’Iva è ammissibile all’agevolazione se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Potranno beneficiare dell’incentivo le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino attive e regolarmente iscritte al Registro delle imprese. Naturalmente devono aver sostenuto spese di costituzione o trasformazione in società benefit. Tra gli altri requisiti richiesti è previsto l’obbligo di svolgere l’attività economica in Italia, dove l’impresa deve disporre di una sede. Inoltre la realtà economica non deve essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali e non deve rientrare tra i soggetti colpiti da misure interdittive.

Gli interessati potranno presentare istanza online al Ministero dello Sviluppo economico secondo una procedura che il ministero definirà. Il soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di accesso al credito d’imposta dove dovrà dichiarare di possedere i requisiti di legge e riportare l’elenco delle spese sostenute.

Un provvedimento del direttore generale del Mise stabilirà termini e modalità di presentazione delle istanze. Al ministero spetterà il compito di pubblicare uno schema di istanza (fac-simile) comprendente l’elenco della documentazione aggiuntiva necessaria.

Il tax credit è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia del regime de minimis. È doveroso ricordare che dal 2020 l’obbligo di trasparenza impone di comunicare gli aiuti ricevuti. L’inosservanza è punita con una sanzione pari all’1% degli importi incassati con un minimo di 2 mila euro di multa. La mancata regolarizzazione, entro il termine di tre mesi, comporta il recupero integrale delle somme percepite.

Ugo Cacaci