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Auto disabili, per l’Iva ridotta la certificazione va prodotta entro un anno dall’acquisto



L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 69/2021 a un’istanza di interpello, ha chiarito che chi acquista un veicolo con l’Iva ridotta può presentare successivamento all’acquisto la certificazione sanitaria attestante il possesso dei requisiti di disabilità, ma deve farlo entro un anno. Questo consente al concessionario di emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Trascorso il termine di un anno la società venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso della maggiore imposta versata entro i due anni successivi alla data del versamento o al verificarsi dei presupposti per la restituzione.

L’esibizione della certificazione attestante il possesso dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata in caso di acquisto di un’auto da parte di un contribuente con handicap grave, avvenuta trascorso un anno dalla vendita, non permette al rivenditore di emettere una nota di credito per l’Iva a favore dell’acquirente e recuperare l’imposta tramite una variazione in diminuzione.
Come anticipato, il venditore ha la facoltà di richiedere il rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.

Il soggetto istante ha acquistato un veicolo senza chiedere i benefici fiscali previsti dalla legge a favore dei portatori di handicap grave perché, al momento dell’acquisto dell’autovettura, non aveva ancora ricevuto la documentazione idonea della Commissione medica necessaria per l’applicazione dell’agevolazione.
Una volta ottenuta la suddetta documentazione, ossia qualche mese dopo, l’istante ha richiesto al venditore l’emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l’imposta di bollo.

Il soggetto chiede conferma in merito alla possibilità per il rivenditore di emettere la predetta nota di credito e conseguentemente di ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo.

L’Amministrazione finanziaria fa un excursus sulle agevolazioni fiscali introdotte e successivamente integrate a favore dei soggetti con handicap grave che prevedono sconti sulle tasse per l’acquisto di veicoli utilizzati dagli stessi o dai loro familiari.

L’aliquota Iva ridotta per le cessioni di veicoli adattati ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie è stata introdotta dall’articolo 1 della legge 9 aprile 1986 n. 97. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa poi anche a chi non ne è munito e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
L’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari includendovi anche le persone con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Con la circolare n. 46/E dell’11 maggio 2001 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per usufruire dei benefici fiscali è necessaria la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 che prevede patologie comportanti una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale della commissione per l’accertamento dell’invalidità. La stessa commissione è chiamata a certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per questi soggetti, non sono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

Ai fini dell’Iva agevolata l’adattamento del veicolo è invece indispensabile per i contribuenti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di ‘grave limitazione della capacità di deambulazione’ da parte delle commissioni mediche competenti. In merito la circolare n. 21/E/2020 ha chiarito che ‘con riguardo alle persone con lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, che lo stesso può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente ‘l’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore’, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992’.

Con la circolare n. 197/E/1998 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, ai fini dell’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta, il contribuente è tenuto ad esibire al venditore le certificazioni al momento dell’acquisto del veicolo. Questo può avvenire anche successivamente mediante esibizione della documentazione medica attestante il possesso dei requisiti di legge per beneficiare dell’Iva agevolata. In questo caso il concessionario può emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Tale possibilità, tuttavia, non è applicabile nel caso analizzato nell’interpello, in quanto è trascorso più di un anno dal momento dell’effettuazione della cessione del veicolo. La società venditrice, quindi, non è più in tempo per emettere la nota di variazione in diminuzione come chiedeva l’acquirente. Ha facoltà, invece, di richiedere il rimborso, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione dell’Iva ai sensi dell’art. 30-ter del Dpr n. 633/1972.

Ugo Cacaci