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Rientra nell’imponibile il ristoro delle maggiori spese sostenute dagli autotrasportatori



L’indennizzo previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 109/2018 per le maggiori spese sostenute dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del ponte Morandi, rientra nel calcolo della base imponibile Ires o Irpef.

Così ha risposto, in sintesi, l’Agenzia delle Entrate a una istanza di interpello formulata da una società che chiedeva di sapere quale fosse la natura delle provvidenze ricevute non risultando da nessuna norma che si trattasse di contributi in conto esercizio.

L’analisi dell’Amministrazione finanziaria parte dal comma 3 dell’articolo citato che dispone: ‘Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato’.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 24 dicembre 2018, ha identificato le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.

In merito al quesito formulato dalla società, in assenza di un’espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, è necessario far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso dei contributi pubblici alla formazione della base imponibile.

Ai fini delle imposte dirette l’articolo 85, comma 1, del Tuir sostiene che: ‘sono considerati ricavi (…): g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge’

I contributi in conto capitale, invece, sono disciplinati dal comma 3, dell’articolo 88 del Tuir in base al quale: ’Sono inoltre considerati sopravvenienze attive (…): b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato’.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 22 gennaio 2010 n. 2/E, ha chiarito che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato. I contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione; i contributi in conto capitale sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento.

Come recita la legge n. 130/2018 che ha istituito le provvidenze a favore degli autotrasportatori, scopo della misura è consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate a causa del crollo del ponte Morandi. Il decreto attuativo ha specificato le tipologie di spese ammesse che riguardano:

  1. le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
  2. le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo… la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi’.

Considerato che non sussistono misure che escludono la concorrenza al reddito di impresa di tale contributo e che la sua finalità è quella di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall’evento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che lo stesso contributo rientra nel calcolo della base imponibile Ires o Irpef.

Ugo Cacaci