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Per la partecipazione al Gruppo Iva il vincolo finanziario deve sussistere dall’anno precedente a quello di costituzione



L’articolo 70-quater del Decreto Iva prevede la costituzione di un Gruppo Iva a seguito di opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo.

Nella risposta a interpello 124/2021 relativa al gruppo Iva l’Agenzia delle Entrate ricorda le regole che sono alla base del regime fiscale agevolato le quali prevedono un periodo minimo di detenzione della partecipazione di controllo (c.d. holding period) prima dell’inclusione per evitare il pericolo che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei che in questo modo hanno la possibilità di beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione al Gruppo Iva.

In particolare, il vincolo finanziario tra i partecipanti deve sussistere già dal 1°luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto. Pertanto, qualora l’acquisizione di diritto della partecipazione sia avvenuta successivamente al 1°luglio, l’inclusione nel Gruppo Iva potrà avvenire dal secondo anno successivo.

Nel caso prospettato una società si dichiara rappresentante di un Gruppo Iva. L’interpello concerne, in realtà, una Partecipata e la possibilità di includerla nel Gruppo costituito dall’istante. Rappresentante e Partecipata chiedono di disapplicare la presunzione di cui al comma 6 dell’articolo 70-ter del Decreto Iva, ossia la presunzione di insussistenza del vincolo economico, consentendo così l’inclusione della Partecipata nel Gruppo Iva.

Come anticipato, il Gruppo Iva si costituisce a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. In realtà riveste carattere preminente il vincolo finanziario visto che dalla sua esistenza si presume il ricorrere degli altri due vincoli (Articolo 70-ter, comma 4).

Proprio in merito al tema della presunzione, il vincolo economico si considera insussistente quando quello finanziario è stabilito per effetto dell’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 113, comma 1, Tuir). La presunzione di insussistenza del vincolo economico è superabile mediante presentazione di interpello probatorio.

In ogni caso l’interpello presentato va ricondotto all’articolo 70-ter, comma 4, del decreto Iva (di cui sopra) piuttosto che all’articolo 113 del Tuir come affermato dalla Rappresentante.

Analizzando il quesito formulato l’Agenzia delle Entrate precisa che il vincolo finanziario, costituito dalla detenzione della partecipazione di controllo, al fine di evitare unioni solo funzionali alla fruizione dei benefici derivanti dall’adesione del regime in commento, deve sussistere già dal 1°luglio dell’anno precedente a quello della fusione.

L’Istante afferma di aver acquisito il controllo di diritto della Partecipata successivamente al 1°luglio; l’opzione per l’inclusione di quest’ultima nel Gruppo Iva avrebbe dovuto, invece, essere inviata dal 1°ottobre al 31 dicembre. Ciò avrebbe consentito l’inclusione della Partecipata a partire dal secondo anno successivo.


Ugo Cacaci