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Interventi antisismici: la maxi-detrazione al 110% si applica solo alle unità abitative e pertinenze



10 aprile 2021 – ore 11.45
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L’Agenzia delle Entrate dà ampio spazio ai quesiti relativi agli interventi detraibili al 110% e non poteva essere diversamente in quanto l’argomento interessa tantissimi contribuenti, condomini e proprietari di unità immobiliari, ma sono tanti i dubbi dovuti, spesso, ad una disciplina troppo articolata e complessa.

Nella risposta n. 231 dello scorso 9 aprile l’Amministrazione finanziaria soddisfa le richieste di chiarimenti formulate da una cittadina italiana residente all’estero che dichiarava di essere proprietaria di sei unità immobiliari, di cui due unità abitative con relative pertinenze e due unità immobiliari ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità abitative. Le sei unità componenti il fabbricato risultano funzionalmente indipendenti e dispongono almeno di un accesso autonomo dall’esterno.

L’istante intende realizzare interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e eventuali rinforzi sulle muratura con riferimento a tutte le unità immobiliari sopra richiamate. Chiede se per questi lavori può accedere al Superbonus del decreto Rilancio.

L’Amministrazione finanziaria, in sintesi, chiarisce che è possibile accedere al 110% in riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze mentre gli altri due locali, deposito/magazzino, pur facenti parte dello stesso fabbricato, hanno natura diversa e possono beneficiare dei bonus disciplinati dal Decreto legge n.63/2013.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (meglio conosciuto come decreto Rilancio) all’articolo 119 ha introdotto la detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 finalizzate all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici residenziali. La legge di Bilancio 2021 ha successivamente esteso l’agevolazione alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Inoltre, per gli interventi che alla data del 30 giugno 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

La maxi-detrazione è condizionata alla realizzazione di specifici interventi tesi alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure di miglioramento statico degli immobili ( interventi ‘trainanti’) nonché per altri interventi realizzati congiuntamente ai primi (interventi ‘trainati’). Come più volte precisato dall’Amministrazione finanziaria i lavori devono riguardare: parti comuni di edifici in condominio; edifici residenziali unifamiliari; unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con almeno un accesso autonomo dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e singole unità immobiliari residenziali all’interno di edifici in condominio.

La legge n. 178 del 30 dicembre 2020, modificando l’art. 119 del decreto Rilancio, ha previsto che il Superbonus si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Ville, castelli e palazzi signorili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, invece, non possono beneficiare delle disposizioni agevolative in commento.

La normativa prevede limiti di spesa diversi a seconda che l’intervento sia realizzato sulle parti comuni di un edificio in condominio o costituito da due a quattro unità distintamente accatastate di un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche, oppure su un edificio unifamiliare o su una unità immobiliare, indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, situata in edifici plurifamiliari.

Nel caso descritto dall’istante, intenzionata a realizzare interventi di miglioramento sismico su sei unità immobiliari di sua proprietà, facenti parte di un unico fabbricato ‘funzionalmente indipendenti’ e con la disponibilità di ‘almeno un accesso autonomo’ dall’esterno, l’Agenzia ritiene che è possibile accedere al Superbonus con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96 mila euro, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Dunque, per le opere di intervento sismico, l’istante può fruire del Superbonus, con limite massimo pari a 96 mila euro, autonomo e distinto per le seguenti quattro unità immobiliari:

  1. unità abitativa A/4;
  2. unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari pertinenziali.

In merito alle spese sostenute per i due locali deposito/magazzino non costituenti pertinenze delle unità abitative, essendo unità immobiliari non residenziali non possono fruire del Superbonus ma possono beneficiare delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.
Ugo Cacaci