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Indebita percezione dei contributi a fondo perduto del decreto Sostegni



09 settembre 2021 – Ore 18:10
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Al fine di sostenere le attività economiche provate dalla crisi direttamente riconducibile alla pandemia, il decreto legge Sostegni, convertito con modificazioni nella legge n. 69/2021, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura e nelle condizioni previste dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del medesimo decreto.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 581 dell’8 settembre 2021, soddisfa il caso sottoposto dal soggetto istante relativo all’indebita percezione del contributo a fondo perduto.

Lo stesso deciso a restituire quanto indebitamente percepito per aver incluso nel calcolo del fatturato 2019 il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa, chiede se debba corrispondere anche le sanzioni.

In merito alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo il decreto Sostegni rinvia alle disposizioni del decreto Rilancio il quale prevede che nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero, irrogando le sanzioni e applicando gli interessi dovuti.

Nella circolare n. 25/E/2020 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria. Pertanto, le sanzioni non saranno dovute anche quando il contribuente, che abbia già fruito del contributo a fondo perduto, solo a seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E/2020, realizzi di aver assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti del documento di prassi amministrativa.

Con riferimento al contributo oggetto dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2021, ha chiarito che ‘l’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione, le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato. Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell’Iva, gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui all’articolo 1 del decreto Sostegni’.

Nel caso in esame l’istante ha dichiarato di aver percepito, in data 27 aprile 2021, il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni e di essersi reso conto della non spettanza solo a seguito dei chiarimenti delle Entrate arrivati con la pubblicazione della circolare n. 5/E/2021.
Considerato che l’errore commesso dal soggetto istante è solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo, e che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza la necessità di dover corrispondere anche le sanzioni.

La restituzione spontanea del contributo non spettante e dei relativi interessi deve avvenire con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24.

Ugo Cacaci