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Credito d’imposta in favore dell’industria tessile, della moda e degli accessori



10 maggio 2022 – Ore 18:30
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L’articolo 48 del decreto legge Rilancio convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77 ha concesso un credito d’imposta in favore delle industrie tessili, della moda, della produzione calzaturiera, della pelletteria e degli accessori per contenere gli effetti negativi legati all’emergenza da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino, nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Il credito è riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze di magazzino limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021. Il metodo utilizzato per valutare le rimanenze, nell’anno di spettanza del bonus, deve essere omogeneo a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Per accedere all’agevolazione fiscale è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’incremento di valore delle giacenze e dei residui di fabbricazione. Ciò consente di individuare il limite delle risorse disponibili della quota di credito effettivamente fruibile. Il modello di comunicazione va pertanto utilizzato per comunicare alle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d’imposta. Tutto questo per individuare la quota effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le istruzioni per la compilazione del modello.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Il modello va presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo la pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale di spettanza del credito.

La società interessata o il soggetto incaricato della trasmissione deve, dal 10 maggio al 10 giugno 2022, effettuare la comunicazione esclusivamente per via telematica, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta è fruibile ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework. Significa che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito d’imposta soltanto se il beneficiario dispone di un ammontare di aiuti residuo sulla Sezione 3.1 del Temporary Framework ancora fruibile.

Ci sono delle novità importanti che meritano di essere segnalate. Innanzitutto la platea delle imprese ammesse all’agevolazione viene estesa anche a quelle operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Se in un primo tempo potevano chiedere l’incentivo le imprese di produzione, la crisi economica scatenata dalla pandemia ha convinto il Governo a coinvolgere le realtà commerciali dei settori indicati, con fatturati sensibilmente ridotti e spesso gravate da finanziamenti importanti.

Anche il modello di comunicazione è cambiato. L’Agenzia delle Entrate lo ha aggiornato lo scorso 6 maggio. La nuova versione ha fatto seguito all’approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework. Come anticipato, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, la comunicazione va presentata entro il 10 giugno 2022. Rispetto alla prima versione della dichiarazione sostitutiva la nuova è più semplificata ed ha per oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.

La dichiarazione sostitutiva aggiornata non ha più valore sostitutivo dell’autodichiarazione in quanto la stessa dovrà essere in ogni caso resa mediante l’apposito modello. Le novità della nuova versione, in sintesi, sono: l’introduzione di campi per indicare gli importi che il beneficiario intende restituire, in caso di fruizione degli aiuti di Stato in misura eccedente i massimali; l’adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali previsti per la Sezione 3.1; l’introduzione di nuovi codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione.

Ugo Cacaci