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Estensione al 2023 del periodo di sperimentazione dell’Iva precompilata



22 gennaio 2023 – Ore 17:30

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Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento Prot. n. 9652 del 12 gennaio 2023, ha esteso anche alle operazioni effettuate nel 2023 il periodo sperimentale dell’Iva precompilata di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.127 del 5 agosto 2015, modificato dall’articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.

Il citato provvedimento ha anche ampliato la platea dei destinatari dei documenti Iva elaborati dal fisco che ora comprende alcune categorie di soggetti con regimi speciali. In particolare, la platea dei soggetti Iva destinatari dei documenti precompilati nel periodo sperimentale include:

  • i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva;
  • i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
  • i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto Iva, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura o le aziende di enoturismo o ancora, le aziende oleoturistiche. 

A partire dalle operazioni poste in essere nell’ultimo trimestre 2022, le bozze dei documenti Iva, ossia i registri Iva e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti individuati al punto 3 del provvedimento dell’8 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, anche ai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva, nonché ai soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Per consentire ai soggetti Iva di consultare le bozze dei documenti Iva elaborati, importarle nei propri sistemi gestionali e confrontarle con i dati presenti negli stessi, anche nell’ipotesi in cui non sia stata effettuata la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2022, l’Agenzia provvede all’elaborazione delle bozze della dichiarazione annuale Iva e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di riferimento.

Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti Iva, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri Iva relativi al trimestre di riferimento. 

La possibilità di consultare le bozze dei documenti Iva, per le operazioni effettuate a partire dal 1°gennaio 2022, è estesa anche agli intermediari dei soggetti per i quali le Entrate predispongono le bozze delle Lipe e il servizio di pagamento. 

Confermate le modalità di accesso all’applicativo web, così come le modalità e i termini per l’elaborazione delle bozze dei documenti Iva, ossia dei registri. Immutate, inoltre, le condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati dall’Agenzia delle Entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto resta obbligato alla tenuta dei registri Iva disciplinate con il provvedimento delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021. 

Ugo Cacaci