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Approvazione del modello IVA 74 bis da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023



11 febbraio 2023 – Ore 16:40

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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 7 febbraio 2023, ha approvato il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori.


Ci riferiamo al modello IVA 74 bis che deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023 per le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

Gli interessati sono tenuti, entro quattro mesi dalla nomina, ad inviare, per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, i dati Iva relativi alla parte dell’anno d’imposta antecedente l’apertura della procedura concorsuale. 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per adeguarlo alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 14/2019, riguardante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, emanato in attuazione della legge n. 155/2017, in vigore dallo scorso 15 luglio. Scopo del Dlgs n. 14/2019 attuativo della direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, è consentire la diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale degli operatori economici che incorrono in un fallimento d’impresa a causa di particolari contingenze

Il modello in parola è naturalmente reperibile, in formato elettronico, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere prelevato da altri siti internet a patto che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’allegato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato. 

Chi presenta la dichiarazione per via telematica è tenuto a trasmettere i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 26 febbraio 2019. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono comunque rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il provvedimento in commento. 

Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. Come accennato, i dati contabili devono riferirsi alle operazioni poste in essere nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. 

Nel quadro AF del modello IVA 74 bis vanno indicati tutti i dati utili a conoscere la posizione, debitoria o creditoria, relativa all’Iva: gli importi devono essere arrotondati per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore. 

I curatori della liquidazione giudiziale e i commissari liquidatori dovranno presentare la dichiarazione Iva annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta (barrando la casella di cui al rigo VA3), e il secondo per le operazioni registrate successivamente alla data di dichiarazione di fallimento, fino al 31 dicembre.

Tutti i quadri vanno compilati, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX che vanno compilati solo nel modulo 1.