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Approvazione del modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia – Art. 70-unvicies Dpr n. 633/1972



Entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi al regime di franchigia in altri Stati Ue che hanno adottato tale regime,  dovranno trasmettere, esclusivamente per via telematica, il modello di Comunicazione del regime transfrontaliero di franchigia contenente il valore delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre.

31 marzo 2025 – Ore 17:30

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 marzo 2025, ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Destinatari del modello sono i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia in altri Paesi membri della Ue che hanno adottato tale regime.

Questo modello, trasmesso per via telematica, serve per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati relativi al valore delle cessioni e delle prestazioni di cui all’art. 70-unvicies del Dpr n. 633/1972. 

Il Modello Iva regime transfrontaliero, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche sono reperibili in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate e si trovano allegate al provvedimento del 28 marzo 2025. 

Il Modello in parola è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi i Paesi diversi da quelli di esenzione. 

Il regime di franchigia Iva è operativo dallo scorso 1°gennaio ed è stato introdotto con lo scopo di consentire alle piccole imprese stabilite in un Paese membro di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. Per accedere a questo regime di favore le imprese sono chiamate a rispettare le regole che ogni Paese membro deve osservare per l’accesso al regime di franchigia nazionale. Inoltre, sono chiamate ad avere un volume d’affari non superiore al tetto di 100 mila euro annui. 

La Comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente per via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

In caso di superamento del limite di 100 mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. In caso di ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle Entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia. In questo caso i Paesi Ue possono sospendere temporaneamente le semplificazioni Iva connesse al predetto regime. 

In presenza di errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa si può procedere alla correzione del dato errato presentando una nuova Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. L’ultima Comunicazione sostituisce le precedenti nel caso in cui in merito al medesimo periodo siano state presentate più Comunicazioni. 

Non è consentito l’invio di una Comunicazione correttiva per correggere la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia dei 100 mila euro di volume d’affari annuo nella Ue. 

Gli incaricati della trasmissione telematica sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.