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Doppia detrazione del 75% per le due unità immobiliari con unico accesso carrabile e pedonale



Gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni e sulle vie di accesso di due unità immobiliari con ingresso carrabile e pedonale in comune beneficiano di una doppia detrazione al 75%, una per ciascun edificio. 

7 aprile 2025 – Ore 17:30

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Per la realizzazione dei lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche degli esterni e sulle vie di accesso comuni a due fabbricati, autonomamente accatastati, è possibile fruire della detrazione del 75% di cui all’art. 119-ter del decreto Rilancio. 

È questa, in sintesi, la risposta n. 89/2025 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito a un’istanza di interpello formulata da un soggetto che ha dichiarato di essere proprietario di un complesso immobiliare, costituito da due edifici, uno di categoria catastale B/5 e un’altro di categoria C/6.

L’istante ha evidenziato di aver presentato una Cila per la ‘realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell’immobile’ che prevede la ‘realizzazione di percorsi esterni e l’automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236’. 

I lavori, tutt’ora in corso, riguardano un complesso immobiliare costituito da due fabbricati con unico accesso carrabile comune ad entrambi e, sempre in comune, con unico accesso pedonale. I percorsi esterni, oggetto di adeguamento alla normativa tesa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, sono comuni ai due fabbricati. 

Considerato che il lotto in parola ha un unico accesso carrabile e pedonale comune ai due fabbricati l’istante, intenzionato a fruire della detrazione del 75%, vuole sapere quale sia il limite di spesa applicabile. 

Come di consueto l’Amministrazione finanziaria fa una ricognizione della norma che disciplina l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Il decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ha previsto il riconoscimento di una detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Naturalmente la detrazione viene calcolata su un diverso ammontare di spesa a seconda delle caratteristiche delle unità immobiliari interessate. 

Il decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023, convertito nella legge n. 17/2024, ha modificato la disciplina della detrazione in argomento a partire dal 30 dicembre 2023, limitando l’ambito oggettivo agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. 

Il decreto n. 212 all’articolo 3, comma 3, ha previsto che le disposizioni previgenti trovano ancora attuazione per i lavori per i quali antecedentemente alla sua entrata in vigore risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove necessaria) e per i lavori per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati gli interventi oppure, nel caso in cui questi non abbiano avuto inizio, sia stato stipulato un accordo vincolante fra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto. 

In merito al caso prospettato trovano applicazione le disposizioni del decreto legge Rilancio e considerato che gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di ‘realizzazione di percorsi esterni e l’automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli’ sono effettuati sull’area esterna e sulle vie di accesso, carrabile e pedonale, comuni ai due fabbricati, il limite di spesa ammesso alla detrazione va riferito a ciascun edificio. Pertanto, nel caso in esame tale limite è pari a 100 mila euro, visto che gli edifici agevolabili,  autonomamente accatastati, sono due.