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La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento: le novità del Dlgs n. 110/2024 – Proroga, richiesta e decadenza dal piano



Il Dlgs n. 110/2024 in vigore dal 1°gennaio 2025 ha riordinato il sistema nazionale della riscossione. In attuazione del decreto in parola il decreto del Vice ministro dell’Economia del 27 dicembre 2024 ha apportato novità all’istituto del pagamento a rate delle cartelle, disponendo il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibili su semplice richiesta. Al fine di ottenere un maggior numero di rate è invece necessario che il contribuente documenti la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

11 maggio 2025 – Ore 18:30

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Dallo scorso 1° gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo n. 110/2024 che prevede nuove disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. L’articolo 13 del decreto in parola ha apportato novità in materia di dilazione delle cartelle di pagamento che si applicano alle richieste presentate a partire dal 1°gennaio 2025. 

Spetta al singolo contribuente che si trova in condizione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentare la semplice richiesta di dilazione che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede, nel caso di importi pari o inferiori a 120 mila euro, fino ad un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate nel biennio 2025-2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1°gennaio 2029.

Rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, il decreto legislativo n. 110 ha dunque esteso il numero massimo di rate concedibili a semplice richiesta.

Su domanda del contribuente che documenta invece la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria l’Ader concede, previa verifica dei requisiti, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo: da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel biennio 2025 e 2026; da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel biennio 2027 e 2028; da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1°gennaio 2029.

Sia nel caso di istanza su semplice richiesta che di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. 

Per importi iscritti a ruolo superiori a 120 mila euro il contribuente è tenuto sempre a documentare la temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria. Verificati i requisiti di accesso alla dilazione di pagamento, l’Ader può consentire la ripartizione delle somme dovute, fino ad un massimo di 120 rate mensili. L’obbligo di documentare la temporanea situazione di difficoltà sussiste anche in caso di importi iscritti a ruolo fino a 120 mila euro per i quali vengono richieste più di 84 rate. 

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo: per le persone fisiche all’Isee del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare; per i soggetti diversi, all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Per i condomini il riferimento è all’Indice Beta.

Il decreto del vice ministro dell’Economia del 27 dicembre 2024 ha stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi ecc. che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dal Comune non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione. 

Il contribuente che non è decaduto dalla rateizzazione ma che vede peggiorare la propria situazione economico-finanziaria può chiedere un prolungamento del piano di pagamento. A tal fine è necessario allegare alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all’Isee del nucleo familiare. Questo, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione a semplice richiesta o a richiesta documentata. 

Qualora il peggioramento delle difficoltà economiche-finanziarie derivino da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi ed altri accadimenti eccezionali che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’immobile, adibito ad uso abitativo, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile.  

È bene ricordare che con la richiesta di rateizzazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non procede ad iscrivere nuovi fermi o ipoteche, né attiva nuove procedure esecutive. Questo, finché l’interessato rimanga in regola con i pagamenti delle rate.  

Con la presentazione di questa richiesta non viene meno l’inadempienza del contribuente verso la Pubblica amministrazione; la rateizzazione sarà concessa, a patto che sussistano i requisiti di legge, al netto degli importi dichiarati disponibili dalle Pa. Il pagamento della prima rata del piano in parola determina l’estinzione delle procedure esecutive in precedenza avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata domanda di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

In caso di sospensione giudiziale o amministrativa è possibile interrompere il pagamento delle rate per tutta la durata del provvedimento ma limitatamente ai tributi interessati. 

Naturalmente in caso di mancato pagamento di un determinato numero di rate, anche non consecutive, ne consegue la decadenza dal beneficio della rateazione. Sul punto è bene precisare che: per le rateizzazioni in corso all’8 marzo 2020 la decadenza si realizza a seguito del mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive; per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive; per le rateizzazioni presentate dal 1°gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si attua al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive; per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si compie al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. 

Dopo la decadenza l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione. Se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata fino al 15 luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l’importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Se, invece, la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato. 

La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.