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Aliquota Iva ordinaria per le riparazioni di protesi acustiche



17 luglio 2025 – Ore 19:00

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Le riparazioni di protesi acustiche sono soggette all’Iva ordinaria al 22% e non beneficiano dell’aliquota Iva agevolata al 4% che invece trova applicazione in caso di montaggio, modifiche, adattamenti e trasformazioni. 

 

Si applica l’Iva nella misura ordinaria al 22% alle prestazioni di riparazione degli apparecchi acustici. Così, sinteticamente, l’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 8 del 15 luglio 2025, risponde all’istanza formulata da un’associazione che ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di assoggettare all’aliquota agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 22% le operazioni di riparazione di protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva. 

Nello specifico l’istante ha domandato se tali operazioni possono rientrare nel campo di applicazione previsto dal punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972.

L’Associazione evidenzia che la circolare n. 87 del 24 dicembre 1087 ha disposto l’applicazione dell’Iva ordinaria alle riparazioni acustiche, includendo il costo della manodopera e delle parti di ricambio. Tuttavia, il Dpr n. 633/1972 prevede espressamente l’aliquota Iva ridotta per le ‘protesi e ausili per disabili’, senza fare specifiche esclusioni per gli interventi di riparazione. 

Le riparazioni – evidenzia l’istante – non implicano la fornitura di un nuovo dispositivo, ma il ripristino funzionale di un ausilio già posseduto dal soggetto con disabilità. A supporto della propria tesi, caratterizzata da una interpretazione estensiva dell’agevolazione, l’Associazione richiama la legge n. 104/1992 e il Dlgs n. 117/2017, in tema di tutela dei soggetti fragili e Terzo settore. 

Nonostante ciò l’Amministrazione finanziaria fornisce un parere diverso rispetto all’interpretazione fornita dall’istante. Evidenzia, infatti, che sia il punto 30 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633/1972 che il numero 41 quater della citata Tabella riguardano esclusivamente le cessioni di ‘protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti’. La Tabella A non prevede voci alle quali sia possibile ricomprendere le riparazioni delle protesi in parola. 

Le prestazioni di riparazione attengono ad una fase successiva alla produzione del bene nella quale, invece, possono rientrare le lavorazioni del bene, compreso il montaggio, le trasformazioni e le modificazioni. Sono escluse, soltanto, le operazioni di riparazione per le quali non si verificano i presupposti voluti dalla legge.

L’Agenzia, pertanto, nel confermare la posizione espressa con la circolare n. 87 del 24 dicembre 1987, ritiene che alle prestazioni di riparazione dei dispositivi acustici destinati a persone con disabilità uditiva si applica l’Iva nella misura ordinaria del 22%.