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Dal 18 novembre al 2 dicembre le comunicazioni integrative per il credito d’imposta Zes unica 2025



Le imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta Zes unica 2025 devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella ‘comunicazione originaria’. L’attestazione va trasmessa nella finestra temporale che va dal 18 novembre al 2 dicembre 2025.

16 novembre 2025 – Ore 16:30

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Per accedere al credito d’imposta Zes unica 2025 le imprese che hanno presentato domanda devono trasmettere la comunicazione integrativa che contiene gli investimenti realizzati dallo scorso 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Si tratta di investimenti posti in essere per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Abruzzo. 

Questa attestazione va effettuata in una finestra temporale che si apre il prossimo 18 novembre e si chiude il 2 dicembre 2025. 

L’invio della comunicazione, per la quale l’impresa può avvalersi anche di un intermediario, deve avvenire mediante il software ‘Zes unica integrativa 2025’ con il modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio. 

È bene ricordare che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione. 

Per ogni progetto d’investimento le imprese partecipanti possono beneficiare di un credito d’imposta non superiore a 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti che hanno un costo complessivo inferiore a 200 mila euro.

La comunicazione integrativa deve riportare l’ammontare degli investimenti effettuati che non devono superare quelli riportati nella ‘comunicazione originaria’. Inoltre, deve includere gli estremi della certificazione che attesta il sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. 

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre. Non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 2 dicembre 2025 in caso di scarto dell’intero file ad esempio per ‘codice di autenticazione non riconosciuto’ o ‘codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file’.

Sempre nella finestra indicata (quella dal 18 novembre al 2 dicembre) è possibile trasmettere una nuova comunicazione integrativa che sostituisce quella precedente. Per chiarezza è bene precisare che l’ultima comunicazione integrativa sostituisce tutte quelle inviate in precedenza.

Il decreto legge n. 124/2023 che ha introdotto misure per il rilancio dell’economia nel Mezzogiorno come il credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali non si applica a tutti i settori perché sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti. Parimenti esclusi i settori della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia, della banda larga, il settore creditizio e quello primario. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà. 

Dopo il 2 dicembre 2025 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale di fruizione del credito d’imposta, che viene calcolata tenendo conto dell’ammontare delle richieste pervenute alla luce dell’importo massimo di spesa che ammonta a 2,2 miliardi di euro. 

Il credito d’imposta risultante dalla Comunicazione integrativa è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nel Sistema d’Interscambio le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta. 

Per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, invece, il credito d’imposta Zes unica 2025 sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tale scopo il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla data del provvedimento, la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it .

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