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Accollo del debito d’imposta altrui, divieto di compensazione e pagamento solo con il mod. F24



27 settembre 2021 – Ore 20:45
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Con il provvedimento del 24 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha disciplinato le modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui nonché del recupero degli importi dovuti e dell’irrogazione delle sanzioni in capo all’accollante e all’accollato.

Sinteticamente il provvedimento chiarisce che il pagamento del debito d’imposta altrui deve avvenire mediante il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento. La delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante.

Il decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dà attuazione alla legge che disciplina l’accollo del debito d’imposta altrui. Sempre il decreto precisa che chi si accolla un debito tributario altrui non può pagarlo in compensazione con il mod. F24. E si considerano come non avvenuti i versamenti effettuati in violazione del divieto. Sono previste anche sanzioni per l’accollato e per l’accollante.

Per il primo, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione delle sanzioni pari al 30% dell’importo non versato. L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi. Significa che qualora il credito utilizzato sia esistente si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato di cui all’art. 13, comma 4, del Dlgs n. 471/1997. Se il credito è inesistente, invece, all’accollante si applica la sanzione che va dal 100 al 200% della misura del credito stesso.

Per la riscossione degli importi relativi alle misure sanzionatorie, l’Agenzia delle Entrate emette un atto da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

Ugo Cacaci