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Adesione alle liti pendenti – L’Agenzia delle Entrate indica come ‘rigenerare’ il credito IVA



05 settembre 2023 – Ore 21:00

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La definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata (o dell’intero importo) entro il 30 settembre 2023. Tuttavia, il perfezionamento dell’operazione è condizionato all’esito del controllo da parte dell’Ufficio e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata che l’Agenzia delle Entrate può notificare entro il 30 settembre 2024. 

È uno dei chiarimenti che emergono dalla risposta n. 422/2023 all’istanza di interpello formulata da una società intenzionata a ‘rigenerare’ un credito Iva oggetto di un atto di recupero dell’Amministrazione finanziaria successivamente impugnato. L’istante chiede se utilizzando la procedura di ‘adesione alle liti pendenti’ e versando l’importo pari al 90% del valore della controversia può riportare l’intero credito oggetto di atto di contestazione nel rigo VL40 della propria dichiarazione Iva ovvero riportarne il 90% pari esclusivamente all’importo del credito che verserà. 

In merito al secondo quesito abbiamo anticipato la risposta dell’Agenzia delle Entrate. L’istante in ogni caso chiede se in caso di opzione per il versamento a rate degli importi dovuti a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, il diritto a riutilizzare il credito in compensazione sorge con la presentazione dell’istanza e il contestuale versamento della prima rata o a seguito dell’integrale versamento del quantum dovuto. 

Sinteticamente è possibile sostenere che l’istante intenzionato a ‘rigenerare’ il credito Iva può accedere alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, limitatamente alle sanzioni collegate al tributo e agli interessi, dopo aver provveduto al pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero. In tal caso potrà riportare il credito IVA nel Modello IVA, Rigo VL40.

Il contribuente riferisce che ha ricevuto un atto con cui l’Ufficio ha proceduto al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione nell’anno 2020, in quanto eccedente al limite consentito. L’istante, che ha provveduto ad impugnare l’atto di recupero predetto depositando il relativo ricorso in Commissione tributaria, è intenzionato a risolvere la controversia con le Entrate facendo ricorso alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1°gennaio 2023, prevista dalla manovra 2023.

La legge di Bilancio 2023 ha disposto che le controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

Non possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie concernenti le risorse Euratom del Consiglio Ue come pure le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. 

Sono definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Nel caso sottoposto l’istante può definire la controversia con il pagamento del 90% del valore della controversia avendo depositato il ricorso avverso l’atto di recupero presso la Commissione tributaria.

Come anticipato, la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione dell’istanza e con il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata entro il termine del 30 settembre 2023. Il perfezionamento di questa misura deflattiva, tuttavia, è condizionato all’esito del controllo delle Entrate e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata.

A differenza di quanto sostenuto dall’Istante, la corresponsione degli importi dovuti nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione finanziaria. 

Di conseguenza, laddove il contribuente intenda ‘rigenerare’ il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ai sensi della legge di Bilancio 2023 mediante la sola presentazione della domanda. 

Nel caso sottoposto l’istante se decide di ‘rigenerare’ il credito IVA con le modalità descritte, potrà poi riportare nel Modello IVA, Rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo versato corrispondente a quanto recuperato con l’atto di recupero crediti.