Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Agenzie di viaggio e tour operator: il 22 settembre scadono i termini per richiedere i contributi previsti dal Dl ‘Sostegni-ter’



09 settembre 2023 – Ora 17:00

tempo di lettura: 02′ 00″

Alle ore 12 del prossimo 22 settembre si chiuderà la piattaforma informatica, accessibile tramite Spid o Carta d’identità e raggiungibile al link istanze.ministeroturismo.gov.it, che consente alle agenzie di viaggio e ai tour operator di presentare domanda per l’assegnazione dei contributi previsti dal Decreto del Ministro del Turismo di concerto con quello dell’Economia del 28 giugno 2023. 

Si tratta delle risorse destinate ad attutire i mancati guadagni registrati a causa della pandemia da Covid-19. 

A disciplinare questo sostegno a favore di tour operator e agenzie di viaggio è il decreto legge ‘Sostegni-ter’ (Dl n. 4/2022). Le disposizioni attuative sono state previste, invece, dal citato decreto del ministro del Turismo di concerto con il ministro dell’Economia del 28 giugno 2023 che provvede alla ripartizione e assegnazione dei 39 milioni di euro previsti per l’anno 2023 dalla legge di Bilancio 2023. 

Con l’avviso dello scorso 31 luglio il Ministero di Via XX Settembre ha definito le regole per la presentazione delle istanze. Un video tutorial sul canale YouTube del ministero facilita la compilazione e l’invio delle domande. 

Possono beneficiare delle risorse gli operatori economici che al momento della presentazione delle domande esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12 e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia del 28 giugno 2023.  

Nello specifico è necessario che gli interessati abbiano subìto, nel 2021, una diminuzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al fatturato registrato nel 2019 oppure, in mancanza di quest’ultimo, che siano costituite tra il 1°gennaio 2020 e la data di conversione in legge del decreto ‘Sostegni-ter’, ovvero il 18 novembre 2022. 

Le categorie economiche indicate possono stare tranquille in quanto l’ordine temporale di presentazione delle domande non determina alcun vantaggio né penalizzazioni nell’iter di acquisizione delle stesse. La data e l’ora di presentazione telematica delle richieste di contributi e dei relativi allegati sono attestate dalla piattaforma. Al 22 settembre questa non consentirà più accessi finalizzati alla compilazione delle domande. 

Ogni operatore economico ha la possibilità di presentare  una sola istanza. Istanza che può essere modificata o annullata fino al termine ultimo per la presentazione delle domande. 

Il richiedente intenzionato a rinunciare alla presentazione dell’istanza già trasmessa dopo il termine di presentazione della richiesta, dovrà inviare un’apposita comunicazione via Pec all’indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it con il seguente oggetto: ‘Annullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023’. 

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà predisposto un elenco di tutti i soggetti eleggibili al contributo. La metà delle risorse assegnate sarà erogata entro 30 giorni dal 22 settembre 2023, nelle more dell’istruttoria, nei limiti di capienza disponibile nell’ambito del regime ‘de minimis’. La parte rimanente, ovvero l’altro 50% sarà corrisposto previo esito positivo dei controlli. 

Il Ministero del Turismo disporrà la revoca parziale o totale del contributo assegnato qualora, al termine della procedura, dai controlli effettuati anche a campione, emergerà una documentazione non veritiera sui requisiti necessari per l’ammissione al contributo. In tal caso il Ministero provvederà al recupero degli importi versati, eventualmente maggiorati di interessi. Per le irregolarità riscontrate le Autorità competenti agiranno per l’accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili.

I contributi a favore di agenzie di viaggio e tour operator non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Inoltre, non contribuiscono alla formazione del valore della produzione netta di cui al Decreto legislativo n. 446/1997.