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Agevolazione ‘prima casa’ per l’acquisto di un immobile da parte di un soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro



Con la risposta a interpello n. 28/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che può usufruire dell’agevolazione ‘prima casa’ il soggetto che si è trasferito all’estero per motivi di lavoro. Il bonus vale anche per l’acquisto di un’abitazione in un Comune diverso da quello dell’ultima residenza in Italia.

17 febbraio 2025 – Ore 16:30
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È dedicata all’agevolazione ‘prima casa’ la risposta n. 28/2025 dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello formulata da un soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro che ha dichiarato di essere iscritto all’Aire dal 2013.

Lo stesso soggetto ha evidenziato l’intenzione di acquistare, con l’agevolazione per l’abitazione principale, un immobile in Italia. A tal fine, ha chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza dei requisiti per gli acquirenti che per motivi di lavoro sono emigrati. Il Dpr n. 131/1986 dispone che l’immobile da acquistare deve trovarsi nel comune di nascita o in quello in cui l’acquirente aveva la residenza prima di trasferirsi all’estero.

Nello specifico l’istante vuol sapere se la locuzione temporale ‘prima del trasferimento’ vada intesa riferita solo al Comune nel quale ha risieduto immediatamente prima del trasferimento all’estero, o più genericamente ad uno dei Comuni nei quali ha risieduto prima del trasferimento per motivi di lavoro, compresa l’originaria residenza.

La lettera a) della Nota II-bis, come modificata dall’articolo 2 del decreto legge n. 69/2023, dispone che per beneficiare dell’agevolazione in parola è necessario ‘che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto’.

Ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione per il primo acquisto effettuato dal soggetto residente all’estero, occorre valutare la corretta interpretazione da attribuire alla locuzione ‘prima del trasferimento’, ovvero se il Comune in cui è situato l’immobile da acquistare debba coincidere con quello dell’ultima residenza immediatamente antecedente al trasferimento all’estero, ovvero se rispetti la condicio de qua qualsiasi comune di residenza precedente.

Nell’individuare i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione in commento il legislatore ha voluto valorizzare il collegamento tra chi si è trasferito all’estero per motivi di lavoro e il territorio in cui è nato, ha risieduto o ha svolto la propria attività. Tale collegamento è riferibile a tutti i Comuni in cui l’interessato è stato residente o ha svolto la propria attività, prima del trasferimento all’estero. E questo, indipendentemente dal fatto che si tratti dell’ultimo Comune in cui ha risieduto.

Si tratta di una soluzione in linea con l’agevolazione ‘prima casa’ nell’ipotesi di acquisto di un immobile nel comune di nascita da parte del residente all’estero, anche nel caso in cui il contribuente non abbia mai risieduto in quel comune.

Nel caso in esame, in presenza di tutte le altre condizioni previste dal regime agevolativo in parola, il cittadino può usufruire dell’agevolazione ‘prima casa’ per l’acquisto di un immobile che si trova in un Comune in cui è stato residente prima di trasferirsi all’estero.