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Agevolazioni fiscali per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che si trasferiscono in Italia



L’articolo 24-ter del Tuir prevede un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

Al fine di attrarre nei Comuni del Mezzogiorno soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie da investire nel nostro Paese, il legislatore ha previsto che gli individui che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, o nei Comuni con popolazione non superiore a 3 mila abitanti rientranti nelle zone colpite dal sisma del 2016 e del 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi prodotti all’estero all’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per dieci anni.

Naturalmente per fruire del beneficio è necessario l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia. Non rileva, invece, la nazionalità del soggetto interessato che può essere straniero o italiano, ‘purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale’.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 559 del 24 novembre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla facoltà di cui all’articolo 24-ter del Tuir.

Possono esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota forfettaria al 7% i soggetti che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello dell’opzione e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Tale facoltà viene esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta di trasferimento.

La persona fisica interessata deve essere titolare di redditi da pensione erogati da soggetti esteri. Sono dunque esclusi i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati dall’Inps.
Il contribuente può assoggettare a imposizione sostitutiva i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. A tal fine, come anticipato, i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci enunciati dall’articolo 23 del Tuir.

Nel caso prospettato dal soggetto istante, residente da oltre 5 anni in Lussemburgo e intenzionato a trasferire la propria residenza in Italia, la Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo all’articolo 18 prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza delle pensioni. Il paragrafo 2) dell’articolo 18 stabilisce che le remunerazioni corrisposte a pensionati fiscalmente residenti nel nostro Paese devono, invece, essere assoggettate ad imposizione sia in Italia sia nel Paese estero e, per le imposte pagate in quest’ultimo Stato in via definitiva, spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del Tuir. L’ambito applicativo del paragrafo 2 dell’articolo 18 va tuttavia circoscritto alle pensioni erogate in base alla legislazione di ‘sicurezza sociale’, pensiamo, ad esempio, alle ‘pensioni sociali’ o alle ‘pensioni d’invalidità’.
L’istante può dunque beneficiare del regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, relativamente ai redditi di fonte estera. Quanto ai redditi erogati dall’Inps, invece, non si applica l’articolo 24-ter del Tuir in quanto redditi di fonte italiana.
Con riferimento ai redditi da pensione di fonte lussemburghese sia nel caso in cui gli stessi sono tassati esclusivamente in Italia, sia qualora siano assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi gli Stati, il soggetto istante non potrebbe beneficiare del credito d’imposta estero ai sensi dell’articolo 165 del Tuir.
Per effetto dell’opzione di cui all’articolo 24-ter del Tuir in quest’ultima ipotesi il reddito soggetto ad imposta sostitutiva non concorrerà alla formazione del reddito complessivo.

Ugo Cacaci