Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Agevolazioni ‘prima casa’, slitta al 2021 il termine per la decadenza. Risposta a interpello n. 310



Le agevolazioni per l’acquisto della ‘prima casa’ prevedono l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che riguardano gli immobili da abitazione. La legge prevede la decadenza della predetta agevolazione in caso di nuovo acquisto, qualora l’interessato non provveda, entro un anno, alla vendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta.  La decadenza comporta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 310, chiarisce che il contribuente può fruire del periodo di sospensione dei termini dell’agevolazione ‘prima casa’  previsto dall’articolo 24 del  decreto Liquidità.

Al fine di impedire la decadenza del beneficio, considerate le difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19,  nella definizione delle compravendite immobiliari e nei conseguenti spostamenti degli interessati, il legislatore ha disposto la sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dei termini per effettuare gli adempimenti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della ‘prima casa’. Tali termini sospesi riprenderanno a decorrere a partire dal 1°gennaio 2021.

La sospensione riguarda anche il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire a ‘prima casa’, debba procedere alla vendita dell’immobile in  suo possesso, purché quest’ultimo sia stato acquistato con i benefici ‘prima casa’.

Nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria, poiché il nuovo immobile è stato acquistato il 29 aprile 2019 e il termine per la vendita dell’abitazione pre-posseduta scadeva dopo un anno, ossia  il 29 aprile 2020, la contribuente può fruire della sospensione disciplinata dal decreto Liquidità.

articolo a cura di Ugo Cacaci

30