Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Aiuti Covid erogati alle imprese: autocertificazione da presentare entro il 30 giugno



30 aprile 2022 – Ore 11:00
tempo di lettura: 03′ 00″

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese beneficiarie degli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza sanitaria devono inviare.

La dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea ‘Temporary Framework’ e il rispetto delle condizioni previste.

I soggetti che hanno fruito dei sostegni Covid devono inviare l’autodichiarazione, esclusivamente con modalità telematiche, fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Amministrazione finanziaria. L’invio può essere effettuato direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione con l’indicazione delle relative motivazioni.

Tenuti ad inviare la dichiarazione, sempre entro il 30 giugno, sono anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Qualora il termine del 30 giugno non venga rispettato, l’invio deve in ogni caso avvenire entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o dalla corresponsione della prima rata, in caso pagamento rateale. Ci riferiamo ai contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della pandemia e della crisi economica derivata, nel 2020 hanno subìto una riduzione del volume d’affari superiore al 30% rispetto ai numeri registrati nel 2019. Se il predetto termine cade successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:

  • una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
  • una seconda Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione)

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022, ha approvato la dichiarazione sostitutiva che, come detto, devono presentare tutti gli operatori economici beneficiari degli aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime ‘ombrello’ (ci riferiamo alle misure contenute nel decreto Sostegni convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021).

Nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli importi eventualmente eccedenti i massimali previsti che il beneficiario degli aiuti intende restituire o sottrarre da sostegni successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. La regolarizzazione con i versamenti dell’eccedenza o con la restituzione dell’aiuto è maggiorata degli interessi da recupero ma non prevede l’applicazione di sanzioni. Ad oggi mancano ancora i codici tributo da utilizzare a tale scopo, mentre per i versamenti i contribuenti potranno utilizzare il modello F24 ed effettuare la compensazione secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 214/1997.

Il versamento spontaneo delle eccedenze si lega al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Ne consegue che per i beneficiari con periodo d’imposta solare il termine è il 30 novembre 2022. Considerata tale scadenza non era irragionevole stabilire una diversa scadenza per l’autocertificazione.

Sono esonerati dall’invio dell’autocertificazione gli operatori economici che non hanno beneficiato di una delle misure indicate nell’articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 41/2021 pur avendo ricevuto altri sostegni comunque classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Parimenti esonerati i soggetti che hanno già trasmesso una dichiarazione sostitutiva perché beneficiari di altre misure, come il contributo perequativo, e purché, successivamente non abbiano fruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell’articolo 1, comma 13.

Al fine di monitorare i sostegni Covid nel calcolo dei massimali vanno considerate le relazioni di controllo rilevanti per la definizione di ‘impresa unica’. Il nuovo Regolamento de minimis ha introdotto il concetto di ‘impresa unica’ che intende l’insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Il concetto di ‘impresa unica’ si riferisce solo al calcolo dei massimali e non necessita per valutare le condizioni per usufruire degli aiuti classificati nella sezione 3.12.

Ugo Cacaci