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Alberghi e pensioni: bonus del 50% per il pagamento della seconda rata di acconto Imu 2021



28 marzo 2022 – Ore 18:00
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Per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina il Governo ha approvato il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022.

L’eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti ha imposto un intervento sulle aliquote di accise di benzina e gasolio che unite al taglio dell’Iva hanno consentito una riduzione di 30 centesimi al litro del prezzo alla pompa. Una boccata d’ossigeno per tutti gli automobilisti e non solo.

La riduzione dei prezzi di gasolio e benzina costituisce il provvedimento più rilevante ma certamente non esclusivo di un ampio decreto che contiene misure in tema di prezzi dell’energia e del gas, sostegni a favore dei comparti dell’autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo, misure per il lavoro e per la liquidità delle imprese. Il titolo IV del testo dispone il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica ed ancora, cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche.

L’articolo 22 denominato ‘Credito d’imposta per Imu in comparto turismo’ riconosce a favore delle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, un contributo in considerazione del perdurare della pandemia e delle conseguenti tensioni finanziarie che hanno colpito le imprese del settore, con inevitabili ricadute occupazionali e sociali.

Il comma 2, articolo 22, precisa che beneficiano del credito d’imposta le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

La misura dell’agevolazione è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) presso i quali è gestita l’attività ricettiva. Il provvedimento, che limita l’agevolazione agli immobili classificati catastalmente in D/2, taglia fuori molte imprese del comparto ricettivo. Probabilmente il bonus si estende ai villaggi turistici e ai porti turistici ma anche qui pesano i dubbi legati alla classificazione catastale.

In ogni caso il decreto prevede una condizione, ossia che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti interessati abbiano subìto una riduzione del fatturato/corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap. Non rileva, poi, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il decreto legge si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’ e successive modifiche.

Le imprese interessate sono tenute a presentare apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ‘Aiuti di importo limitato’ e 3.12 ‘Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti’ della predetta Comunicazione. Un provvedimento del direttore dell’Amministrazione finanziaria stabilirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni.

Ugo Cacaci