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Aliquota Iva al 10% per la cessione del dispositivo medico composto da polvere di collagene equina



12 luglio 2023 – Ora 18:00

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Una società attiva nella produzione di un dispositivo medico composto da polvere di collagene equina chiede chiarimenti in merito all’aliquota Iva da applicare alle cessioni del prodotto indicato per le lesioni della pelle.

L’Agenzia delle Dogane (ADM), interpellata sul dispositivo medico in esame, lo ha considerato riconducibile al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972 (Decreto Iva).

La legge di Bilancio 2019 ha fatto rientrare ‘ i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)’ tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva del 10%.

Il prodotto commercializzato dalla società istante è composto esclusivamente da polvere di collagene equina e si tratta di un dispositivo medico di classe III indicato per la rigenerazione del tessuto connettivo dermico e sub-dermico, per il riempimento delle depressioni cutanee di pazienti adulti  affetti da atrofia o ipotonia cutanea o ridotta elasticità della pelle dovuta a malformazioni congenite o lesioni post-traumatiche.  Il prodotto va usato da personale medico preparato che conosce le patologie indicate, abbia ricevuto una formazione specifica sulle tecniche di iniezione e acquisito una buona conoscenza della fisiologia  delle aree da trattare.

L’ADM ha ricondotto il prodotto nella sottovoce NC 3004 9000.

Alla luce della normativa e  della descrizione del dispositivo medico sembra giustificata la classificazione tra le altre preparazioni medicinali della voce sopra indicata.

Presa atto della classificazione nell’ambito della voce 3004, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371/2023 all’interpello della società, rende noto che per le cessioni del prodotto in oggetto trova applicazione l’aliquota Iva del 10%.