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Aliquota Iva per i servizi accessori di parchi ‘classici’ e ‘acquatici’



14 aprile 2025 – Ore 19:50

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Il servizio di parcheggio essendo accessorio sia al parco di divertimenti ‘classico’ che al parco acquatico gode dell’aliquota Iva ridotta. Per il noleggio di ombrelloni e cabanas, invece, bisogna distinguere perché può essere considerato accessorio al parco acquatico, visto che è caratterizzato da piscine e attrazioni acquatiche che richiedono un servizio di ombrelloni/cabanas, mentre è soggetto all’aliquota Iva ordinaria se offerto dal parco ‘classico’. 

È, in sintesi, la risposta n. 96/2025 all’istanza di interpello formulata da una società che riferisce di svolgere l’attività di ‘Parco Tematico in forma stabile’. 

I dubbi in merito alla corretta applicazione dell’aliquota Iva per alcuni servizi proposti all’interno del parco sono sorti dopo recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia Ue. Le perplessità investono in particolare il servizio di parcheggio e il noleggio di ombrelloni e cabanas.

Sul servizio di parcheggio la società istante precisa che è ad uso esclusivo del parco e che lo stesso è indispensabile per il raggiungimento della struttura con proprio mezzo di locomozione, visto che il servizio pubblico di bus è insufficiente e fornito solo in parte. 

Riguardo al noleggio di ombrelloni e cabanas precisa che tutta l’area spiaggia è coperta da ombrelloni e cabanas a pagamento e che non è presente un’area ‘libera’ nella quale potersi stendere. Di fatto, il servizio di noleggio ombrelloni/cabanas è indispensabile. 

La società chiede chiarimenti sulla corretta aliquota Iva applicabile ai servizi appena descritti, ovvero se gli stessi possono essere considerati accessori alla prestazione principale di accesso al parco così da beneficiare dell’aliquota Iva al 10%. 

In merito al trattamento Iva dei parchi di divertimento l’Agenzia delle entrate cita il numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto Iva per il quale sono soggetti all’aliquota Iva del 10% gli ‘spettacoli teatrali di qualsiasi tipo; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti’. Ne deriva che i parchi di divertimento beneficiano dell’aliquota Iva ridotta. 

Per fruire della stessa aliquota Iva ridotta, le altre prestazioni rese dalla società, come i servizi di parcheggio e noleggio ombrelloni e cabanas, devono poter essere considerate accessorie a quella principale svolta dalla struttura. 

Sono considerate accessorie le attività che rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto a quella principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, mutuandone il medesimo regime impositivo. 

L’Agenzia ha chiarito che una cessione di beni o una prestazione di servizi per essere considerata accessoria deve completare, integrare o rendere possibile l’operazione principale. Inoltre, deve essere effettuata direttamente dallo stesso soggetto che compie l’operazione principale o da terzi ma per suo conto e a sue spese e deve essere eseguita nei confronti del medesimo committente cui è destinata l’operazione principale. 

Relativamente al servizio di parcheggio ad uso esclusivo del parco, l’Agenzia evidenzia che il nesso di accessorietà è in re ipsa in quanto risponde alla necessità di facilitare il raggiungimento del parco con i mezzi propri vista la difficoltà di altre soluzioni di trasporto. 

Più complessa è invece la questione legata al servizio di noleggio ombrelloni e cabanas. Dal sito internet della società emerge, infatti, che la stessa è titolare di due parchi divertimento: uno è un parco divertimento ‘classico’ e l’altro è un parco ‘acquatico’, aperto dalla metà di giugno. 

Quest’ultimo rientra nella categoria dei parchi di divertimento ed è dotato di attrazioni, giochi d’acqua, scivoli, piscine ecc.. La società istante nel quesito formulato non specifica in quale parco offre il servizio di noleggio ombrelloni e cabanas. Per i parchi acquatici le aree di relax, dotate di servizi ombrelloni/cabanas, sono parte integrante dell’attività principale ovvero delle piscine e delle attrazioni acquatiche, perché contribuiscono al comfort e al benessere dei visitatori. 

Il nesso di accessorietà è dunque ravvisabile per il parco acquatico mentre non lo è per l’altro parco di divertimenti, quello ‘classico’. 

L’Iva agevolata al 10% è dunque applicabile per il servizio di parcheggio di entrambe le strutture, mentre per il noleggio di ombrelloni e cabanas trova applicazione esclusivamente nel parco acquatico. Sconta, invece, l’aliquota ordinaria al 22% il servizio di noleggio ombrelloni/cabanas offerto dal parco ‘classico’.