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Aliquota Iva ridotta al 5% solo alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali



09 luglio 2022 – Ore 00:35
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L’aliquota Iva ridotta non si estende alle fattispecie diverse da quelle espressamente previste dalla legge, come i servizi accessori o la quota fissa della tariffa che devono essere assoggettate all’aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 368 dello scorso 7 luglio, precisa che l’aliquota Iva ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) ed industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

Inoltre, a seguito del decreto legge n. 38 del 2 maggio 2022 è stata temporaneamente prevista, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, la riduzione dell’aliquota Iva al 5% anche per il gas ad uso autotrazione.

Il soggetto istante che esercita principalmente le attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare nelle proprie operazioni, alla luce del decreto ‘Energia’.

La società evidenzia che l’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 130 del 2021 stabilisce che ‘In deroga a quanto previsto dal Dpr n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate in base ai consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021’.

La società fa presente che l’aliquota agevolata al 5% sarebbe applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

Secondo l’Istante, è necessario che l’aliquota Iva ridotta non si estenda a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa e che le operazioni diverse da quelle di somministrazione debbano essere quindi assoggettate ad aliquota ordinaria.

Il decreto ‘Energia’ convertito con modificazioni, dalla legge n. 171 del 25 novembre 2021, riduce temporaneamente al 5% l’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E/2021, chiarisce gli aspetti relativi all’ambito oggettivo e temporale di applicazione dell’agevolazione, evidenziando che, in deroga alle previsioni contenute nel decreto Iva, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.

Il comma 506 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, senza modificare la citata disposizione, proroga la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni ‘contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022’.

L’articolo 2, comma 1, del decreto ‘Energia’ ha prorogato tale misure anche in relazione al secondo trimestre 2022, con riferimento alle somministrazioni ‘contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022’.

Da ultimo con l’articolo 2 del decreto legge n. 80 del 30 giugno 2022, tale misura è stata ulteriormente prorogata anche in relazione al terzo trimestre 2022, con riferimento alle somministrazioni ‘contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022’.

Per espressa disposizione di legge, la definizione degli ‘usi’ cui è destinato il gas metano deve essere mutuata, anche ai fini della disciplina Iva, dalle disposizioni del Testo unico delle accise – TUA Dlgs n. 504/1995.

A tal riguardo l’art. 26, comma 1, del TUA stabilisce che: ‘il gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio’ .

La nozione di ‘usi civili’, specificata al comma 2 del citato articolo 26, considera tali: ‘anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili’.

Ai sensi del successivo comma 3, sono invece compresi nella nozione di ‘uso industriale’ gli ‘impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti’.

In definitiva, l’aliquota Iva ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota Iva del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

Concordando con la conclusione espressa dall’Istante, l’Agenzia ritiene che l’aliquota Iva ridotta non possa estendersi a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, e che, quindi, tali operazioni, diverse da quelle di somministrazione, debbano essere assoggettate all’aliquota Iva ordinaria.

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