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Aliquota unica per la rivalutazione di terreni e partecipazioni



Ennesima rivalutazione di quote e terreni. La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) prevede, ai commi 1122-1123, la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate. Si tratta della quarta riapertura dei termini in un anno.

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti, privi di stabile organizzazioni in Italia, potranno approfittare della nuova finestra se possessori di terreni, edificabili e agricoli, e partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati, qualificate e non, alla data del 1°gennaio 2021.

I soggetti interessati dovranno versare un’imposta sostitutiva dell’11% che vale per entrambe le procedure. Il perfezionamento della pratica è condizionato oltre che al versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva, anche dalla redazione di una perizia di stima giurata. Naturalmente l’imposta con aliquota all’11% riguarderà il valore periziato.
Entrambi questi adempimenti, redazione e versamento, dovranno avvenire entro il prossimo 30 giugno.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate in un numero massimo di tre, di pari importo. Significa che per i beni posseduti al 1°gennaio 2021 il cui valore sia stato oggetto di una perizia, redatta e giurata, da un professionista abilitato, entro il 30 giugno 2021 andrà versato l’intero importo o la prima rate, mentre le altre scadranno, rispettivamente, il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023, ma dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo.
Resta fermo che il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. /p>

Ai fini del versamento va utilizzato il modello F24 anno 2021 con i seguenti codici tributo: ‘8055’ per le partecipazioni e ‘8056’ per i terreni.

Coloro che hanno già provveduto alla rivalutazione di quote e terreni, approfittando delle precedenti chance, potranno detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Sarà possibile, in alternativa, chiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.

Sarà bene ricordare che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni. L’incremento dell’aliquota che negli anni è passata dal 4 all’11% può determinare che un’eventuale rivalutazione al ribasso generi un’ulteriore imposta a debito per il contribuente. Questo concetto interessa principalmente i terreni. Qualora il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa ad una ‘vecchia’ rivalutazione, non occorre procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione ad un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.

L’opportunità di avvalersi della proroga della rivalutazione delle partecipazioni deve essere valutata alla luce dell’imposta sostitutiva del 26% che le persone fisiche scontano sulle plusvalenze da capital gain.

Ugo Cacaci

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