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Alla cessione del prodotto dietetico è applicabile l’Iva al 10%



26 giugno 2023 – Ore 18:00

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È soggetta all’aliquota Iva del 10% la cessione di prodotti che rientrano tra le ‘preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd, ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura’.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 362/2023 formulata da una società attiva nel settore farmaceutico ed in procinto di immettere in commercio un prodotto dietetico. 

Il foglio illustrativo del prodotto lo presenta come dispositivo medico certificato per il controllo del peso, la prevenzione e il trattamento dell’obesità. 

Al fine di verificare la riconducibilità del prodotto in esame alla voce tariffaria 2106 e, in particolare, al codice 2106.9092, così da valutare l’applicabilità o meno dell’aliquota Iva agevolata in occasione della commercializzazione, la società ha presentato istanza di accertamento tecnico all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli la quale, sulla base delle informazioni fornite dalla società e in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21, prevede la classificazione alla voce 2106 delle preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non nominate né comprese altrove. Dunque, il prodotto in oggetto può essere ricondotto alla sottovoce NC 2106 90. 

Per individuare la corretta aliquota Iva da applicare alla cessione dei beni ricompresi della Tabella A allegata al decreto Iva, occorre un accertamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane alla quale spetta il compito di acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei prodotti. 

Come anticipato l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il prodotto in oggetto può essere ricondotto alla sottovoce NC 2106 90. I beni che contribuiscono al benessere dell’organismo hanno la caratteristica di rientrare nei ‘complementi alimentari diversi’.

La tabella A allegata al decreto Iva prevede che l’aliquota Iva ridotta al 10% trova applicazione per le cessioni aventi ad oggetto le ‘preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura’. 

Tenuto conto del parere dell’Agenzia delle Dogane, si rileva che il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. 

Dunque alle cessioni del prodotto dietetico sottoposto è applicabile l’aliquota Iva agevolata nella misura del 10%.