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Alla Decontribuzione Sud non si applica la detassazione Covid-19



10 novembre 2023 – Ora 19:00

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All’agevolazione Decontribuzione Sud non si applica, per i periodi 1°gennaio 2022 – 30 giugno 2022 e  1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, la disciplina di cui all’articolo 10-bis del decreto Ristori che ha disposto che i contributi erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19, spettanti a imprenditori e lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. 

È quanto emerge dalla risposta n. 458 del 10 novembre 2023 formulata dall’Agenzia delle Entrate all’interpello presentato da una società che dichiarava di aver beneficiato dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 27 del decreto ‘Agosto’a favore delle imprese attive in determinate aree geografiche caratterizzate da disagio socio-economico, vista l’emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19.

Come anticipato l’agevolazione in parola si caratterizza nella concessione di un parziale esonero contributivo, ad esclusione dei premi e dei contributi Inail, a vantaggio dei datori di lavoro ubicati in aree svantaggiate, ovvero nelle regioni del Sud Italia. 

La società istante evidenzia di aver fruito della c.d. Decontribuzione Sud sia per il periodo 1°gennaio 2022 – 30 giugno 2022 che per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022. La stessa ha provveduto a registrare il contributo a diretta riduzione dei costi nel Conto Economico, al netto degli oneri previdenziali, coerentemente al principio Oic 12.

L’Istante ritiene che con l’articolo 10-bis del decreto Ristori il legislatore abbia voluto ammettere a detassazione qualsiasi forma di contributo introdotta a seguito della pandemia da Covid-19.

Tenuto conto di questo chiede se la Decontribuzione Sud, alla luce della disposizione prevista dall’articolo 10 bis del decreto Ristori, non concorra alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires e Irap, sia in relazione al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 sia con riferimento al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 consentendo di procedere ad una variazione in diminuzione ai fini Ires e Irap, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge n. 137/2020, ovvero del decreto Ristori. 

Abbiamo già anticipato che il decreto Agosto (Dl n. 104/2020) all’articolo 27 ha previsto a favore dei datori di lavoro privati il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti in considerazione degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19. 

Tali agevolazioni sono state concesse dopo l’autorizzazione della Commissione europea e precisamente nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’, e successive modificazioni. 

Per quanto riguarda l’esonero contributivo l’articolo 10-bis del decreto Ristori ha inteso riconoscere la non concorrenza al reddito imponibile ai fini Ires e al valore della produzione ai fini Irap, dei contributi e delle indennità se erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e se spettanti a lavoratori autonomi nonché a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione.

Scopo della misura è quella di evitare che gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei diversi contributi concessi nel corso del periodo emergenziale finalizzati a limitare le conseguenze economico/finanziarie della crisi pandemica, vengano, anche in parte, depotenziati dall’incidenza della tassazione dei contributi stessi. 

Il legislatore ha inteso, pertanto, introdurre una misura con l’intento di assicurare l’integrale fruizione del sostegno economico, sterilizzando la possibile incidenza dell’obbligo fiscale. In sostanza i destinatari del provvedimento agevolativo definibile come contributo o indennità beneficiano di una integrazione di ricavi o di una partecipazione al sostenimento di determinati costi.

Tornando all’interpello l’Istante chiede se l’agevolazione contributiva, di cui al decreto Agosto, fruita nel 2022 e concessa sotto forma di parziale esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dall’impresa in qualità di datore di lavoro, riferibile ai due periodi di imposta sopra indicati, possa essere ammessa a detassazione ai sensi dell’art. 10-bis del decreto Ristori. 

L’esonero contributivo in commento si sostanzia in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale. Tale decontribuzione è tuttavia esclusa dal perimetro applicativo dell’articolo 10-bis del decreto Ristori in quanto il vantaggio derivante dalla fruizione di questa agevolazione non ha le caratteristiche di un vero e proprio contributo, inteso come ristoro di costi. 

L’eventuale applicazione dell’articolo 10-bis del decreto Ristori a benefici che non incidono su un costo ‘non sostenuto’ dal contribuente, genererebbe un’amplificazione del beneficio previsto con l’esonero contributivo che inciderebbe anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel framework temporaneo Covid-19. 

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile la disciplina di cui all’articolo 10-bis del decreto Ristori alla decontribuzione Sud, sia con riferimento al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 sia con riferimento al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 (e a quelli successivi).