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Art bonus – Erogazioni liberali per il sostegno delle attività di una fondazione che si occupa di formazione



Non sono ammissibili al beneficio fiscale dell’Art bonus le attività di formazione che, seppur correlate ad attività spettacolistiche, non integrano i requisiti richiesti dal decreto legge n. 83/2014. Ne beneficiano invece le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione ma limitatamente alle attività riconducibili alle categorie previste dal dm 27 luglio 2017.

9 ottobre 2024 – Ore 18:00
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Una Fondazione di diritto privato svolge, senza fini di lucro, attività di Alta Formazione nei settori dello spettacolo e, in particolare, della musica, del teatro, dei linguaggi e delle arti performative in applicazione di una convenzione sottoscritta con un Comune. Attraverso una Scuola di Musica e una Scuola di Teatro la stessa promuove la conoscenza e la pratica della cultura musicale e teatrale e svolge attività produttiva in questi ambiti.

La Fondazione istante rende noto che l’attività principale è costituita dall’Alta Formazione perseguita attraverso l’insegnamento, la pratica e lo sviluppo delle discipline spettacolistiche del FUS, ovvero del Fondo Unico per lo Spettacolo. Con le sue orchestre e le formazioni musicali partecipa a diversi festival e organizza proprie rassegne musicali aperte alla cittadinanza. Inoltre, attraverso la Civica Scuola di Teatro organizza circa 40 spettacoli teatrali l’anno.

Per sostenersi la Fondazione intende ricevere liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, oltre che avvalersi, come anticipato, dei finanziamenti del FUS. A tal fine chiede se le erogazioni liberali in denaro finalizzate al proprio sostegno possano fruire del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 83/2014 (c.d. Art bonus) e se tali erogazioni possano essere destinate a sostegno dell’intera attività svolta o, di volta in volta, a sostegno di un’attività riconducibile ad uno dei settori del FUS. Nel secondo caso l’istante chiede se le erogazioni agevolabili debbano essere riferite ‘ad un intervento di sostegno dell’intera Scuola’.

L’agevolazione ‘Art bonus’ si caratterizza per un credito d’imposta del 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti di cultura pubblici, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei festival, dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture e il potenziamento di quelle esistenti attive nel settore dello spettacolo, senza scopo di lucro.

Il credito d’imposta in parola è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Lo stesso viene riconosciuto anche quando le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

In merito al caso prospettato l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione istante relativamente alle sole attività riconducibili in astratto alle categorie previste dal dm 27 luglio 2017 mentre sono escluse le somme destinate al ‘sostegno’ delle attività di formazione che, seppur correlate ad attività spettacolistiche, non integrano i requisiti di legge.