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Art bonus: via libera alle erogazioni liberali a favore della Fondazione se questa persegue finalità culturali



27 maggio 2023 – Ore 08:00

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La Fondazione che sostanzialmente possiede natura pubblicistica  può essere ammessa al beneficio dell’Art bonus ma a tal fine è necessario che persegua finalità istituzionali riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 331/2023, replica alla domanda della Fondazione istante che chiede di conoscere se le erogazioni liberali destinate a sostenere alcuni complessi monumentali di appartenenza pubblica e gestiti da una fondazione, rientrino nell’ambito di applicazione dei benefici di cui all’Art bonus, nei casi in cui venga adottato un sistema di rilevazione contabile delle erogazioni liberali in grado di consentire la tracciatura della loro destinazione, a sostenere i beni e le iniziative tese a favorirne la piena fruibilità pubblica.  

L’istante chiarisce che è stata istituita nel 1983 da Comune, Regione, Provincia e associazione Amici della musica. Successivamente un nuovo Statuto ha previsto il ruolo di socio fondatore al Comune mentre per gli altri enti il ruolo, a titolo onorifico, è quello di ‘fondatori storici’. 

A seguito della modifica statutaria la Fondazione ha esteso i suoi compiti e mansioni, inglobando quelli che facevano capo al Comune. In coerenza con gli indirizzi culturali del socio fondatore persegue le finalità della conservazione, manutenzione  e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti e di gestione e valorizzazioni di attività teatrali, museali, musicali e culturali in genere. 

La Fondazione dal 2018 gestisce un ricco calendario di iniziative artistiche, culturali, concertistiche e teatrali il cui scopo è quello di dare nuova vita ai beni culturali di proprietà del Comune  attraverso una loro valorizzazione. Il tutto nell’interesse pubblico e a vantaggio della comunità locale. 

Nell’interpello chiede, in particolare, se le erogazioni liberali destinate a sostenere complessi monumentali di appartenenza pubblica come una Chiesa e una Fortezza rientrino nell’ambito di applicazione dei benefici legati all’Art bonus. 

Come anticipato l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibili all’Art bonus i contributi destinati a sostegno e alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città affidato alla Fondazione istante. 

L’Amministrazione finanziaria si sofferma sulla misura agevolativa introdotta dall’articolo 1 decreto legge n. 83/2014 che prevede un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di protezione, manutenzione e restauro dei beni culturali pubblici ma anche per sostenere luoghi della cultura come teatri, orchestre, festival e centri di produzione teatrale e di danza. Il credito d’imposta in parola è riconosciuto anche quando le erogazioni liberali in denaro effettuate per lavori di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi. 

Nel caso sottoposto, al fine di arrivare ad una definizione condivisa l’Agenzia ha acquisito il parere del Ministero della Cultura secondo il quale il Comune esercita un controllo diretto dell’intero patrimonio culturale e artistico della città. Due convenzioni del 2018 e del 2021 hanno regolato i rapporti tra la Fondazione e il Comune provvedendo ad assegnare alla prima una pluralità di immobili funzionali all’esercizio di diverse attività. L’ente, dunque, agisce e si adopera per iniziativa prioritaria  dell’ente pubblico che esercita un severo controllo. 

Dunque, nonostante la Fondazione rivesta la veste giuridica di soggetto di diritto privato, appare possedere sostanza pubblicistica. Ciò deriva da una serie di caratteri come: costituzione per iniziativa di un soggetto pubblico; gestione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica; sottoposizione al controllo analogo di una pubblica amministrazione. 

Ai fini dell’ammissibilità alla misura agevolativa è necessario che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica persegua finalità istituzionali riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura. Nel caso specifico, la funzione di conservazione e valorizzazione dei beni culturali della Fondazione non è di ostacolo alla riconduzione della stessa nel novero degli istituti o luoghi della cultura. 

Così, in ragione della natura sostanzialmente pubblicistica della Fondazione si può concludere che la stessa può accedere all’Art bonus delle erogazioni liberali in denaro che singoli cittadini o aziende fanno a favore della cultura.