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Assenza delle attestazioni nella Cilas – decadenza dal Superbonus



I lavori edili ammessi al Superbonus possono ricomprendere anche quelli finalizzati alla riqualificazione energetica dell’edificio o al recupero del patrimonio edilizio. Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare la decadenza dal beneficio fiscale della maxi-agevolazione. 

7 maggio 2025 – Ore 19:45

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È dedicata alla maxi-agevolazione del Superbonus edilizio la risposta a interpello n. 122 del 29 aprile scorso pronunciata dall’Agenzia delle Entrate.

A formulare una serie di quesiti è il proprietario di diverse unità immobiliari che compongono lo stabile oggetto dei lavori edili. Lo stesso precisa che tutte le unità sono a destinazione residenziale e che vi ha stabilito la propria residenza. 

L’edificio in parola è composto da 2 a 4 unità immobiliari. Nel biennio 2021-2022 è stato oggetto di interventi di efficientamento energetico consistenti nella posa del cappotto termico, nella sostituzione dei serramenti e degli impianti di climatizzazione invernale. Inoltre si è proceduto all’installazione di collettori solari, dell’impianto fotovoltaico e delle relative batterie di accumulo dell’energia. 

Gli interventi, acconsentiti da una Cila e da una Cilas, sono stati asseverati da un professionista autorizzato; i medesimi hanno generato un credito fiscale che è stato ceduto ad un istituto di credito. 

L’istante evidenzia che la Cilas è risultata incompleta con riferimento al quadro ‘F’ e, di conseguenza, chiede conferma se la mancata attestazione relativa alla costruzione/legittimazione dell’immobile faccia decadere dal Superbonus nonostante lo stato legittimo dell’immobile sia già stato attestato dalla precedente sanatoria. In sostanza intende sapere se la mancata compilazione del quadro ‘F’ della Cilas costituisca un errore formale oppure sostanziale. Nell’ipotesi in cui la situazione non sia sanabile, chiede conferma della possibilità di convertire le detrazioni da Superbonus in detrazioni da bonus ordinari.

Sempre l’istante chiede di conoscere i tempi che il contribuente ha a disposizione per ravvedere l’importo della detrazione maturato da cui è scaturito il credito d’imposta oggetto di cessione alla banca come pure le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi. 

L’ultimo quesito è volto a capire se un’eventuale cessione di una o più unità immobiliari possa far emergere la fattispecie di tassazione, fatte salve le esclusioni di legge, dell’imposta sostitutiva del 26% in relazione agli immobili oggetto degli interventi agevolati di cui all’art. 119 del decreto Rilancio. 

In merito al primo quesito, relativo alla decadenza dal Superbonus, la mancata compilazione del quadro ‘F’ determina la decadenza dalla maxi-agevolazione. Tuttavia, se l’interessato regolarizza la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa è consentita la fruizione delle detrazioni ordinarie per i medesimi interventi. I lavori ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 63/2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’art. 16 del medesimo decreto legge. Per le stesse spese il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni, rispettando le relative regole. 

Relativamente al secondo quesito avente ad oggetto il ravvedimento operoso l’Agenzia delle Entrate specifica che nel caso evidenziato è possibile ricorrere all’istituto giuridico disciplinato dall’art. 13 del Dlgs n. 472/1997, con decorrenza dalla data di invio del modello di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate. La regolarizzazione comporta il pagamento di sanzioni e interessi calcolati sulla sola detrazione fruita in misura eccedente mediante la cessione del credito. Ciò, ove ricorrano le condizioni per fruire comunque di una agevolazione edilizia. 

Con riferimento al terzo quesito, relativo alla eventuale realizzazione delle plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, l’Agenzia chiarisce che tra i redditi diversi sono incluse le plusvalenze indicate purché al momento della cessione gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di dieci anni. Sono tuttavia escluse le plusvalenze relative a immobili acquistati per successione o quelli usati come abitazione principale del cedente o di familiari per la maggior parte del decennio.