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Associazione tra professionisti esclusa dai contributi a fondo perduto



L’articolo 25 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17 luglio 2020) ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore di alcune categorie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, di cui al TUIR approvato con Dpr n. 917/1986. Sono esclusi dal beneficio, invece, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per accedere al contributo a fondo perduto Covid-19 è necessario che: nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni non siano superiori a 5 milioni di euro; inoltre, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.
Un’associazione tra professionisti chiede chiarimenti in merito alla possibilità o meno di richiedere il contributo a fondo perduto. La stessa evidenzia che mentre l’art. 25 del decreto Rilancio sembrerebbe escludere la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto ai soci e all’associazione tra professionisti, la circolare n. 15/E/2020 sembrerebbe, invece, consentirne l’accesso anche alle associazioni che esercitano arti e professioni, senza escludere gli associati professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, analogamente a quanto avviene per le Società tra Professionisti (Stp).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E/2020, chiarisce che gli studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di previdenza non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano esclusi dal contributo a fondo perduto. Il principio vale anche nel caso sottoposto dall’associazione tra professionisti istante, in quanto costituita tra iscritti all’ente di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Chi, a seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E/2020, si accorga di aver assunto un comportamento non coerente con i principi di legge, non sarà comunque soggetto a sanzione in quanto la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

Ugo Cacaci

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