Banca e cliente obbligati in solido per l’assegno circolare diverso da quello in forma libera
Nella risposta n. 382 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una banca, istante, che chiedeva di conoscere quale fosse il corretto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sugli assegni circolari, diversi da quelli in forma libera. L’istituto di credito chiedeva, in particolare, se potesse addebitare al cliente che ha richiesto l’emissione dell’assegno circolare, diverso da quello in forma libera, l’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 642/1972.
L’Amministrazione finanziaria nella sua risposta richiama l’articolo 22 (Solidarietà) secondo il quale ‘sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto’.br>
Dunque, per l’assegno circolare diverso da quello in forma libera, i soggetti passivi obbligati al pagamento dell’imposta di bollo sono sia la banca istante che il cliente che le richiede la relativa emissione.
Ugo Cacaci