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Bonus del 110% per la ricostruzione, con criteri antisismici, del muro di contenimento condominiale



Per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione, per gli interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici o di complessi di edifici strutturalmente collegati, è stata elevata al 110% dall’articolo 119 del decreto Rilancio. Sono interessati gli immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Possono accedere alla maxi detrazione gli interventi per i quali le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°gennaio 2017.

Con la risposta n. 68 dello scorso 1°febbraio l’Agenzia delle Entrate soddisfa l’istanza di interpello formulata da un condominio che chiedeva se la ricostruzione di un muro di contenimento di pertinenza del condominio stesso, in base ai criteri antisismici, potesse beneficiare del Superbonus. Trattandosi di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, occorre verificare se lo stesso possa essere annoverato tra le ‘parti comuni’ condominiali. La normativa e la prassi in materia stabiliscono che possono accedere al 110% gli interventi che riguardano elementi strutturali del condominio. Il consolidamento di un muro di contenimento in grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui costituisce pertinenza può rientrare tra gli interventi sulle ‘parti comuni’ interessate dall’agevolazione disciplinate dall’articolo 1117 del Codice civile.

Dunque, la realizzazione dell’intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento può accedere al Superbonus del decreto Rilancio.

Naturalmente il condominio interessato dovrà rispettare i requisiti e le condizioni di legge previsti per accedere all’agevolazione in questione, inclusa la presenza dell’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche relative agli elementi strutturali del condominio.

Come oramai noto a tutti l’articolo 119 del decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto una detrazione del 110% per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico realizzati su unità immobiliari residenziali.
Parimenti nota è la distinzione tra interventi ‘trainanti’ e interventi ‘trainati’ che interessano parti comuni di condomini, edifici residenziali unifamiliari, unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti nonché singole unità immobiliari residenziali.

L’Agenzia delle Entrate, in merito a tale agevolazione, ha fornito chiarimenti con documenti di prassi amministrativa e, in particolare, con la circolare n. 24/E/2020, la risoluzione n. 60/E/2020 e, da ultimo, con la circolare n. 30/E/2020. I soggetti interessati, nonché i professionisti impegnati nel settore, possono attingere a questi chiarimenti onde verificare i requisiti necessari per accedere al bonus e gli adempimenti che la normativa richiede.

È opportuno ricordare che la recente legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus trova applicazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Sempre l’ultima manovra ha stabilito che per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2020 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. L’efficacia di queste proroghe è tuttavia subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Ugo Cacaci