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Bonus edicole: dal 21 gennaio la presentazione delle domande



Dal prossimo 21 gennaio e fino al 28 febbraio 2021 i rivenditori di giornali e riviste possono presentare domanda per il nuovo contributo previsto dall’articolo 6-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (Decreto Ristori) convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020.

A renderlo noto è il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha precisato l’apertura della procedura informatica dalle ore 10.00. Come per il bonus relativo allo scorso anno, infatti, per richiedere il contributo il titolare o legale rappresentante dell’impresa dovrà presentare domanda online. La procedura non è cambiata. Gli interessati, ossia gli esercenti di punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e periodici, devono presentare istanza al Dipartimento per l’informazione l’editoria esclusivamente per via telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link ‘Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria’, ‘Bonus una tantum edicole’ del menù ‘Servizi online’. Con la stessa procedura telematica è possibile redigere, sottoscrivere ed inviare la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Il nuovo bonus è caratterizzato da due novità rispetto al contributo concesso nel 2020. Sono stati semplificati i requisiti di accesso, essendo ora necessario soltanto la non titolarità, per il richiedente, di un reddito di lavoro dipendente. L’altra piacevole novità è l’aumento del contributo; dai 500 euro per l’anno 2020 si sale fino ad un massimo di 1.000 euro per l’anno 2021.

È bene, tuttavia, anticipare che qualora il numero delle domande e dunque dei contributi richiesti risulterà superiore alle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione delle stesse in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Come anticipato sono legittimati a presentare istanza gli esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste, ciò significa che sono esclusi i punti vendita non esclusivi in cui ai quotidiani e periodici sono aggiunte altre merci.

Per accedere al beneficio l’interessato è tenuto a rispettare precisi requisiti.

  • Non essere titolare di redditi da lavoro dipendente.
  • Esercitare l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione Ateco 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone.

Ugo Cacaci