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Bonus facciate – La dichiarazione sostitutiva di atto notorio costituisce un’alternativa valida al bonifico ‘parlante’ ai fini della detrazione



14 febbraio 2023 – Ore 20:25

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Se non è possibile ripetere il bonifico si potrà fruire della detrazione legata al bonus facciate con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori, con la quale si attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella dichiarazione dei redditi.

È quanto si legge nella risposta n. 214 del 14 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornita alla comproprietaria di un’unità immobiliare sulla quale, nel 2021, ha realizzato interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne. 

L’istante informa che per ‘mero errore’ ha utilizzato un bonifico ordinario, anziché ‘parlante’, per il pagamento degli interventi e che successivamente ha acquisito dall’impresa edile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021. 

Chiede di sapere se con la dichiarazione di atto notorio può ugualmente fruire della detrazione di cui al bonus facciate. 

L’Amministrazione finanziaria fa un breve excursus, ricordando che la detrazione d’imposta pari al 90% del bonus facciate è stata prevista dalla legge di Bilancio 2020 per favorire gli interventi finalizzati al recupero o al restauro (ma anche di sola tinteggiatura) delle facciate esterne degli edifici ubicati in zona A o B. Successivamente la manovra 2022 ha apportato modifiche prorogando al 31 dicembre 2022 l’agevolazione in parola, per le spese sostenute nel corso del 2022, ma riducendo dal 90 al 60% la percentuale di detraibilità.

Con la circolare n. 2/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del bonus facciate, i contribuenti persone fisiche sono tenuti ad effettuare i pagamenti utilizzando un bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Su tali bonifici gli istituti di credito e Poste Italiane applicano la ritenuta d’acconto che attualmente ammonta all’8%.

Ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 28/E/2022, ha chiarito che possono essere usati i bonifici bancari o postali. Inoltre, la detrazione può essere riconosciuta anche quando mancano i riferimenti normativi, purché non risulti pregiudicato il rispetto dell’obbligo della ritenuta da parte delle banche o di Poste Italiane. 

Sempre la circolare n. 28/E/2022 ha confermato che la non completa compilazione del bonifico che impedisce la ritenuta dell’8% non permette il riconoscimento della detrazione, salvo che l’interessato proceda alla ripetizione del pagamento con altro bonifico. Se, per errore, non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non è possibile ripetere il bonifico, per avvalersi della detrazione il contribuente deve richiedere all’impresa esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati. 

Il rilascio della attestazione da parte dell’impresa edile non deve essere inteso come alternativa al pagamento con bonifico ‘parlante’ ma come misura eccezionale per consentire al contribuente di beneficiare dell’agevolazione fiscale legata agli interventi. 

Anche con riferimento al ‘bonus facciate’, se non è possibile ripetere il bonifico, si potrà fruire della detrazione se l’interessato si procurerà la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa esecutrice dei lavori, come già evidenziato.

Ugo Cacaci