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Bonus facciate: l’opzione per lo sconto in fattura va indicato nel documento fiscale



22 luglio 2022 – Ore 23:00
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Non è possibile modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa con il bonus facciate priva dello sconto in fattura. La mancata annotazione dello sconto non pregiudica, infatti, la validità fiscale della fattura emessa che riporta l’imponibile e l’Iva ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto.

Poiché il soggetto istante non ha indicato nel documento fiscale, a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non si considera perfezionata, non essendovi stato, peraltro, il pagamento per intero degli interventi edilizi.

Al committente non resta che recuperare nella dichiarazione dei redditi la detrazione, ossia il 10% versato nel 2021. Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022.

Il restante 90% del corrispettivo documentato con la fattura, se corrisposto entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022. In tal caso, tuttavia, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60%.

L’Agenzia delle Entrate ha dedicato al bonus facciate la risposta n. 385 del 20 luglio 2022 con la quale soddisfa il quesito sottoposto dal soggetto istante. Brevemente lo stesso informa di aver emesso il 27 dicembre 2021 una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90% e che il cliente ha pagato con bonifico parlante il 10% dell’importo in data 31 dicembre 2021.

Lo stesso istante si interrogava sulla possibilità di sanare, con una documentazione integrativa, il documento fiscale affinché potesse effettuare la cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura.

Lo scrivente è conscio dell’impossibilità di emettere una nota di credito e una nuova fattura con data dicembre 2021, sebbene dietro pagamento delle sanzioni per invio tardivo, in quanto il bonifico eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento ad un’altra fattura, né potrebbe richiedere un nuovo pagamento perché sarebbe comunque datato 2022.

Il soggetto istante informa che il committente dei lavori non ha ancora inviato all’Amministrazione finanziaria la comunicazione con la quale esprime la propria intenzione di fruire dello sconto in fattura, in quanto avendo riscontrato l’errore ha ritenuto inutile mandare avanti la pratica con una fattura non corretta. Chiede, però, come modificare il documento originariamente emesso allo scopo di integrarlo con l’indicazione dello ‘sconto’ praticato.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la normativa vigente sullo sconto in fattura non consente di rimediare all’errore commesso. La detrazione dall’imposta lorda del 90% è applicabile alle spese documentate sostenute nell’anno 2020 e 2021 per gli interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici. Come già anticipato, la legge di Bilancio 2022 riduce l’agevolazione in parola dal 90 al 60% per le spese sostenute nel 2022.

I soggetti che sostengono gli interventi tra i quali sono compresi quelli disciplinati dal ‘Bonus facciate’, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti.

Come ha precisato la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, ‘il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato’.

Ne consegue che, quando la detrazione spettante è oggetto di sconto o di cessione al fornitore, l’avente diritto è tenuto a versare al fornitore soltanto la parte di corrispettivo non detraibile. Ai fini della detrazione lo sconto in fattura non riduce la base imponibile, dunque, il valore totale della fattura deve essere espressamente indicato nel documento stesso come giustificativo dei lavori eseguiti.

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico o per il recupero/restauro della facciata esterna degli edifici devono comunicare, per via telematica, alle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Tale termine, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, è stato prorogato al 29 aprile 2022 ad opera del decreto legge Sostegni-ter.

Con riferimento al caso in esame l’Agenzia sostiene che non sussistono le condizioni previste dal decreto Iva per regolarizzare la fattura originariamente emessa tramite una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. La mancata annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa che riporta l’imponibile e l’Iva ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto.

Non avendo l’istante indicato l’ammontare della diminuzione concordata, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata. Il committente, pertanto, dovrà rinunciare allo sconto in fattura ma potrà recuperare il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021.

In altre parole – dice l’Agenzia – il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10% versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.

Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente effettuato la comunicazione alle Entrate entro il 29 aprile 2022. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione dal committente dall’imposta lorda nella misura del 60% ovvero ceduto a terzi nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.